ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Circolare 03 aprile 2019, n. 6
Art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 – Novità introdotte dal D.L. n. 87/2018 – Operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001
Al fine di fornire chiarimenti sulla portata delle novità introdotte dal D.L. n. 87/2018 (conv. da L. n. 96/2018) nell’ambito della disciplina indicata in oggetto e sulla sua applicazione nei confronti degli operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto specifiche tutele in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative c.d. etero-organizzate, prevedendo in particolare che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“.
Al riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti con la circ. n. 3/2016 la quale, fra l’altro, ha evidenziato che:
– “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali“;
– “in ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, si precisa che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.
Rispetto a tale disciplina il comma 2 dell’art. 2 citato prevede espressamente alcune deroghe, fra cui le collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo o le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Nell’ambito delle deroghe è quindi recentemente intervenuto il D.L. n. 87/2018 (conv. da L. n. 96/2018) secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 2 non trovano altresì applicazione in relazione “alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74” recante “disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”.
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), riconosciuto dalla L. n. 74/2001 come espressione del “valore di solidarietà sociale” e “servizio di pubblica utilità”, provvede in particolare al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Il CNSAS contribuisce altresì alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
Per quanto qui interessa assume rilievo anzitutto la disposizione di cui all’art. 3 della L. n. 74/2001, secondo cui “l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro”, ferma restando la possibilità che le stesse possano dar luogo a forme di collaborazione personale e continuative.
Trattasi dunque di collaborazioni finalizzate ad operare in determinati contesti (territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio nazionale) e che si concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni.
Le attività dei collaboratori in questione, proprio in ragione del loro contenuto, possono dunque ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte ad un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte.
Ragion per cui l’elemento della etero-organizzazione del committente, nell’ambito delle collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, appare intrinsecamente affievolito, atteso che non è quest’ultimo a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.
Ad ogni buon conto, come anticipato, la novità introdotta nel corpo dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 esclude le collaborazioni degli operatori di cui alla L. n. 74/2001 dagli effetti “estensivi” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, peraltro più dettagliatamente indicati nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicata in premessa.
Trattasi di una novità introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 87/2018 (L. n. 96/2018) e che pertanto trova applicazione in relazione alle prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018, siano queste relative a contratti sottoscritti prima di tale data o successivamente ad essa.
Sulla base di tali premesse occorre dunque richiamare l’attenzione del personale ispettivo su quanto sopra affinché, nell’ambito delle attività di competenza, tenga in considerazione sia l’ampio margine di autonomia che di per sé caratterizza le collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, sia la loro esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23662 depositata il 3 agosto 2023 - La disciplina dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la…
- INPS - Messaggio 25 luglio 2019, n. 2847 - Circolare n. 93 del 17 giugno 2019. Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano…
- INPS - Circolare 17 giugno 2019, n. 93 - Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 luglio 2019, n. 20071 - In tema di IVA, l’omissione o il ritardo del pagamento dell'imposta in pendenza del giudizio risulta sanzionato dall'art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 471, fino al 9 giugno 2001, momento in…
- IVASS - Provvedimento 14 febbraio 2020, n. 95 - Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonché all'allegato 1 al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…