ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Circolare 12 giugno 2020, n. 532
Verifiche ammortizzatori sociali
Come noto l’art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) rafforza la possibilità di utilizzo della CIGO e dell’assegno ordinario modificando l’art. 19 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020:
1) le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, possono richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale COVID-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi per un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto;
2) le aziende possono fruire di ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale COVID-19 utilizzabili solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Per i datori di lavoro dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi datori abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.
Il Decreto Rilancio supera, inoltre, la criticità riscontrata in seno all’art. 19 del Cura Italia relativamente alla Cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) consentendo di derogare alla disciplina di settore di cui alla legge 457/1972. Il legislatore interviene, infatti, con un meccanismo di “neutralizzazione” del tetto massimo consentito permettendo la fruizione dell’ammortizzatore con causale COVID 19 per un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Analogamente, l’art. 70 del Decreto Rilancio modifica l’art. 22 del Cura Italia in relazione alla Cassa integrazione in deroga. Per quest’ultima la norma dispone che le ulteriori settimane fruibili (5+4) sono riconosciute e autorizzate dall’INPS e non più dalle singole Regioni.
A seguito della commissione centrale di programmazione della vigilanza del 10 giugno 2020 si evidenzia la necessità di attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID 19, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti.
Si segnala che l’INPS ha rappresentato la necessità di avviare alcuni accertamenti urgenti che, come di consueto, saranno attivati previa comunicazione all’ITL e successivamente rendicontati in Commissione Regionale.
Per gli accertamenti non urgenti in materia le commissioni regionali assicureranno il necessario coordinamento delle azioni di vigilanza nei riguardi delle:
– Aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga;
– Domande di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
Le liste delle aziende in questione saranno fornite dall’INPS e in fase di programmazione particolare attenzione andrà posta, oltre che alle richieste d’intervento e alle segnalazioni pervenute in merito, nei riguardi:
– delle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
– aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all’emergenza epidemiologica;
– aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, modifiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
– assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
– numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
– aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l’erogazione di ammortizzatori sociali;
– aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa.
All’atto della redazione del verbale conclusivo, il personale ispettivo avrà cura di valorizzare il flag di “beneficiario prestazioni previdenziali” in relazione ai lavoratori irregolari.
Gli Ispettorati Interregionali assicureranno il monitoraggio delle verifiche in questione e del numero dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali coinvolti dalle irregolarità rilevate.
L’attività dovrà svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalle Amministrazioni.
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