ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Circolare 25 luglio 2019, n. 8
D.L. n. 4/2019 (conv. da L. n. 26/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” – indicazioni per il personale ispettivo
Il 29 marzo 2019 è stata pubblicata la L. n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019 che ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza (in seguito Rdc).
Le verifiche preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso al Rdc sono effettuate dall’INPS cui la domanda è diretta.
In merito a tali aspetti, nel rinviare alla circolare INPS n. 43 del 20 marzo 2019 e successive, occorre evidenziare che:
– ai sensi dell’art. 2, beneficiario del Rdc è il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e del D.L. n. 4/2019, al quale sono riferiti i requisiti reddituali e patrimoniali utili per la concessione del Rdc;
– il Rdc non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando i requisiti reddituali e patrimoniali previsti;
– l’art. 3, commi 8, 9, 11 e 12, pone l’obbligo di comunicare le variazioni inerenti la situazione occupazionale e patrimoniale del nucleo familiare o le modifiche nella sua composizione.
Ciò premesso l’Ispettorato nazionale del lavoro, come già evidenziato nel Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per il corrente anno, è impegnato nelle attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero” da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Rdc.
In relazione a tale attività, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, appare utile di seguito riepilogare le fattispecie di reato che il Legislatore ha previsto a presidio del corretto assolvimento dell’obbligo di informazione che grava sui richiedenti in merito al possesso dei requisiti di legge, sia nella fase di presentazione dell’istanza, sia in costanza di fruizione del beneficio nell’ipotesi di variazioni intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza.
Fattispecie di reato
L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 individua le condotte dirette ad ottenere indebitamente il beneficio in esame o a conservarne illegittimamente il godimento.
In particolare, il comma 1 punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di “chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (…)”. Si tratta, pertanto, di una condotta rilevante in fase di presentazione della domanda di fruizione del Rdc.
Il comma 2 del medesimo articolo punisce con la reclusione da uno a tre anni “l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 (…)”.
Tale fattispecie si configura, quindi, in un momento successivo alla concessione del beneficio.
In proposito, va evidenziato che ai fini della configurabilità del reato di cui al comma 2 non rileva lo svolgimento in sé di un’attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del Rdc quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio.
Nell’ambito delle verifiche di competenza dell’INL, il personale ispettivo potrà pertanto rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle “variazioni del reddito (…)” che, verosimilmente, può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o “grigio”.
Al riguardo, si rammenta che l’art. 3, comma 8, ultimo periodo, pone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’INPS tramite il modello “Rdc/Pdc- Com Esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio (cfr. INPS circ. n. 43/2019), a prescindere dall’invio, a cura del datore di lavoro, della comunicazione ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Analogamente, il reato di cui al comma 1 si configurerà nei casi in cui l’attività lavorativa “in nero” sia stata intrapresa precedentemente all’istanza di Rdc ed il compenso percepito sia stato omesso all’atto di presentazione della domanda.
In particolare assumerà rilievo la constatata omissione o la falsità delle informazioni sulla situazione reddituale del nucleo da fornire attraverso il modello INPS “RDC/PDC – com ridotto”, che attualizza le informazioni contenute nella DSU (cfr. allegato n. 2 INPS circ. n. 43/2019).
Per completezza si segnala che, per le altre comunicazioni di cui all’art. 3, comma 9, relative alla variazione del reddito conseguente all’avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, la fattispecie penale di cui al comma 2 si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il “quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno”, fermo restando l’obbligo di comunicazione, a pena di decadenza, dell’avvio dell’attività nel termine di trenta giorni.
Infine si ricordano gli ulteriori obblighi comunicativi di cui al comma 11 della medesima disposizione, relativi alle variazioni patrimoniali.
Decadenza e revoca dal beneficio
Diverse disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 prevedono la decadenza, sospensione o revoca del beneficio in presenza di determinate circostanze.
Per quanto qui di interesse si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. h), del D.L. n. 4/2019, è disposta la decadenza del Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare: “viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9”.
Parimenti, è disposta la decadenza nell’ipotesi in cui non sia stato comunicato, nel termine di trenta giorni, l’inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, del decreto.
Inoltre, qualora intervenga, per i reati di cui all’art. 7, commi 1 e 2, condanna in via definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, il successivo comma 3 prevede, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, che l’INPS disponga l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3 cit., la revoca è altresì disposta dall’INPS con efficacia retroattiva (cfr. comma 4), quando si “accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante”.
Condivisione banche dati. Indicazioni operative
Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza delle circostanze che comportino la decadenza dal beneficio il Legislatore ha previsto, al comma 15 ter dell’art. 7, l’accesso dell’INL alle banche dati gestite dall’INPS.
In attuazione della norma citata, l’INPS ha predisposto una piattaforma informatica sulla quale devono confluire tutti i dati utili alla individuazione dei soggetti percettori del Rdc e all’accertamento dei reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del decreto.
Le informazioni contenute nella piattaforma, in esito alle richieste di questo Ispettorato e come rappresentato dall’INPS con nota del 3 luglio e successiva comunicazione e-mail del 4 luglio u.s., consentono ad oggi al personale ispettivo di verificare se i lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 risultino appartenere ad un nucleo familiare percettore di RDC, nonché di consultare le informazioni relative ai modelli “Rdc/Pdc- Com ridotto/esteso”.
Pertanto il personale ispettivo che abbia riscontrato, attraverso la consultazione dei dati in questione, la falsità delle dichiarazioni o delle informazioni rese o l’omissione delle informazioni dovute – e quindi la sussistenza dei reati di cui all’art. 7, commi 1 e 2 – dovrà trasmettere, “entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica”.
Resta inoltre ferma l’ulteriore comunicazione formale all’INPS territorialmente competente – vale a dire quella di residenza del lavoratore – contenente l’indicazione delle generalità e del C.F. di quest’ultimo (v. INL nota 20 giugno 2019, prot. 5854) quale percettore di Rdc o appartenente ad un nucleo familiare di percettore Rdc, affinché l’Istituto provveda alla tempestiva decadenza dal beneficio.
Resta inteso che tale invio andrà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana successiva all’accesso ispettivo atteso che il rispetto di tale tempistica è funzionale ad una rapida interruzione della erogazione del Rdc da parte dell’INPS ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 comma 5 lett. h), del D.L. n. 4/2019.
Ad ogni buon conto gli Ispettorati territoriali, per il tramite dei rispettivi Ispettorati interregionali, provvederanno a segnalare allo Scrivente eventuali ulteriori implementazioni della piattaforma che si rendessero necessarie al fine di svolgere compiutamente le relative attività di indagine.
Sanzioni Amministrative – aggravante maxisanzione
L’art. 7, comma 15 bis, prevede l’applicazione dell’aumento del 20% degli importi della c.d. maxisanzione, già previsto dall’art. 3, comma 3 quater, D.L. n. 12/2002, anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.
Al riguardo, fermo restando il necessario riscontro, ai fini dell’applicazione dell’aggravante in questione, sulla circostanza in ordine al godimento del Rdc da parte del nucleo familiare di appartenenza del lavoratore, in questa sede si evidenzia che il richiamo all’art. 3, comma 3 quater del citato D.L. n. 12/2002 comporta la non diffidabilità dell’illecito.
Per altro verso, non sussistendo una impossibilità giuridica all’assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo “in nero” accertato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Verbalizzazione accertamenti ispettivi - preclusioni ex art. 3, comma 20, L. n. 335/1995 - indicazioni operative al personale ispettivo - Circolare 11 febbraio 2019, n. 4 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVOVO - Circolare 05 ottobre 2020, n. 6 - art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla L. n. 120/2020 - diffida accertativa. Prime indicazioni per il personale ispettivo
- Riforma del processo civile e penale (c.d. “riforma Cartabia”) – Prime indicazioni operative per il personale ispettivo - ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 2563 del 14 aprile 2023
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 30 settembre 2020, n. 5 - Art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla L. n. 120/2020 - potere di disposizione - Prime indicazioni per il personale ispettivo
- DECRETO LEGISLATIVO 06 ottobre 2018, n. 127 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1384 - Il verbale ispettivo del solo Ispettorato del lavoro è privo di efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo, siccome atto posto in essere da un soggetto (Ispettorato del lavoro)…
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