ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Comunicato 11 marzo 2021
Protocollo di intesa Ispettorato del Lavoro – Commissione Casse Edili
Siglato il Protocollo di intesa INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) – CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) che sancisce e promuove una proficua collaborazione tra i due Enti sia al livello nazionale che territoriale, basata sullo scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari, sulla creazione di un tavolo permanente nazionale e di ulteriori tavoli tecnici territoriali e sulla promozione di campagne comuni di informazione e di attività formative.
Il Protocollo segna un passo importantissimo per la collaborazione tra il sistema dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Casse Edili/Edilcasse sia al livello nazionale che territoriale, per la promozione della regolarità, per la lotta all’evasione e al dumping contrattuale anche mediante la diffusione di buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori, strategiche per l’evoluzione del settore e per lo sviluppo e la crescita competitiva dello stesso, soprattutto in un momento particolarmente difficile quale quello che viviamo a seguito della pandemia.
“Con la firma di questo Protocollo – ha detto il Direttore INL, Leonardo Alestra nel suo intervento- si mira a una strategia comune di accompagnamento della ripresa del sistema produttivo nella legalità.”
Carlo Trestini, Presidente CNCE, ha così concluso: “Ritengo fondamentale, nel delicato momento che stiamo vivendo, aver suggellato una simile alleanza che propone azioni concrete alla luce degli obbiettivi da sempre condivisi per la promozione della regolarità, a tutela della corretta competitività sul mercato e a favore della buona occupazione e delle imprese regolari.”
Allegato
Protocollo di intesa Ispettorato del Lavoro
l’INL e la CNCE, sottoscrittori del presente Protocollo intendono:
1) porre in essere forme di scambio di informazioni e dati tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) e le Casse Edili/Edilcasse aderenti alla rete CNCE, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), di seguito GDPR e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., volto a garantire trasparenza e correttezza dei soggetti operanti sul mercato, a intervenire nel contrasto del dumping contrattuale che mina gravemente l’equilibrio del mercato e la garanzia della tutela di imprese e lavoratori coinvolti, in quanto l’applicazione di contratti diversi da quelli legati all’attività svolta non garantisce adeguata tutela ai lavoratori coinvolti, nonché elusione e mancato rispetto delle norme in materia di accantonamento agli Enti preposti;
2) creare un tavolo tecnico nazionale permanente che riunendosi semestralmente possa valutare le risultanze delle azioni poste in essere al livello territoriale e implementare/ modificare i contenuti del presente protocollo;
3) promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa al fine di condividere e diffondere buone prassi ai fini prevenzionistici, nonché realizzare azioni di studio, ricerca e sostegno sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
a tal fine
- l’INL e la CNCE istruiranno rispettivamente gli uffici territoriali ad essi collegati affinché procedano allo scambio delle notifiche preliminari – limitatamente ai soli dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità del presente protocollo, in ossequio al principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR – sulla base dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante l’utilizzo di piattaforme telematiche, affinché possa essere attuato un monitoraggio costante tra i dati risultanti dalle notifiche e quelli in possesso del sistema delle Casse Edili/Edilcasse e un confronto tra Enti sui dati oggetto delle notifiche, per i rispettivi fini istituzionali;
- l’INL e la CNCE istruiranno rispettivamente gli uffici territoriali ad essi collegati affinché procedano allo scambio di dati e analisi utili alle verifiche di competenza dell’INL e a garantire i corretti adempimenti verso te Casse Edili/Edilcasse; a tal fine, fermo restando il rispetto del citato principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR, potranno costituirsi appositi tavoli tecnici.
- l’INL e la CNCE istruiranno, a tal fine, i rispettivi uffici territoriali affinché definiscano modalità di condivisione dei dati (afferenti imprese e lavoratori), per le necessità operative riconducibili alle reciproche esigenze/competenze degli istituti e nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza di cui al GDPR, attraverso la messa a punto di un canale di comunicazione dedicato tra le Casse e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, che possa garantire una organica e tempestiva collaborazione;
- La CNCE si impegna, d’intesa con gli Enti bilaterali del settore preposti alla formazione e sicurezza, a consentire al personale ispettivo dell’INL la partecipazione, senza alcun onere a carico della Amministrazione, a corsi di formazione, di aggiornamento, seminari, convegni, incontri tematici e altri strumenti formativi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia. L’INL si impegna, senza alcun onere a carico della Amministrazione, a far partecipare proprio personale ispettivo, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 124/2004, in qualità di relatore ad eventi di prevenzione e promozione sulle medesime tematiche. Le parti si impegnano, altresì, a promuovere iniziative formative a favore di tecnici/funzionari delle Casse edili che per la bilateralità operano visite nei cantieri.
Al termine del primo anno di sperimentazione il tavolo tecnico di cui al punto 2) valuterà le risultanze di tali azioni e si determinerà nella modifica/implementazione delle azioni stesse, dandone opportuna comunicazione alle proprie diramazioni territoriali e stabilendo, al contempo, le eventuali possibili azioni volte alla divulgazione dei risultati anche attraverso iniziative seminariali sui temi di maggiore interesse che dovessero emergere dall’esplicazione del presente protocollo.
Decorrenza e Durata del Protocollo
La validità del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e ha una durata di tre anni. Alla scadenza, laddove non intervengano modifiche o integrazioni o le parti non intendano recedere, dandone un preavviso di almeno tre mesi all’altra parte mediante l’invio di una PEC, si intenderà tacitamente rinnovato per la stessa durata (3 anni).
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