ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Comunicato 15 ottobre 2021
Svolgimento in sicurezza del lavoro nell’ambito dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante Certificazione COVID 19 – decreto-legge del 21 settembre 2021 n. 127 – Adozione Regolamento
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO NELL’AMBITO DELL’ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO MEDIANTE CERTIFICAZIONE COVID -19
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per le verifiche e gli adempimenti delineati dal decreto-legge del 21 settembre 2021 n. 127 e si applica a tutto il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (d’ora in avanti “Amministrazione”) ivi compreso quello appartenente all’Arma dei Carabinieri e a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso gli uffici dell’Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni.
Art. 2 Obbligo di certificazione verde covid -19
1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il personale dipendente e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato presso l’Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, hanno l’obbligo, ai fini dell’accesso presso i locali, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazione dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (d’ora in avanti “certificazione”). Sono altresì tenuti ad esibire, su richiesta, la certificazione i visitatori che dovessero accedere ai locali dell’Amministrazione per riunioni o incontri comunque denominati.
2. Salvo diverse successive indicazioni si ritiene che l’obbligo del certificato interessi il personale ispettivo anche quando, nello svolgimento dell’attività di vigilanza, accede ad altri luoghi di lavoro pubblici e privati.
3. In caso di richiesta derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il personale di cui al comma 1 è tenuto a comunicare il possesso o meno della certificazione con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Art. 3 Esclusione dall’obbligo di certificazione
1. Sono esclusi dall’obbligo della certificazione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
2. Sono altresì esenti dal possesso della certificazione gli utenti, ovvero coloro i quali si recano presso i locali dell’Amministrazione per l’erogazione dei servizi.
3. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale di cui al comma 1 il controllo è effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non può essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il controllore sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
Art.4 Controlli sul possesso della certificazione
1. Per le seda centrale e per le sedi di Milano, Roma e Napoli la verifica circa il possesso della certificazione avviene al momento dell’accesso presso i locali dell’Amministrazione attraverso apposito lettore ottico che ciascun dipendente, anche con qualifica dirigenziale, è tenuto ad utilizzare contestualmente al badge.
2. Fermo restando l’utilizzo del lettore ottico di cui al comma 1, i controlli sul possesso della certificazione:
– sono effettuati giornalmente, all’accesso presso i locali dell’Amministrazione, su almeno il 20% del personale in servizio individuato a campione nel rispetto di un principio di rotazione;
– sono altresì effettuati mediante l’applicazione “VerificaC19”. Detta applicazione è installata sugli smartphone di proprietà dell’Amministrazione e in uso al personale tenuto ai controlli;
– sono effettuati dai seguenti soggetti (d’ora in avanti “controllori”):
1) dai Dirigenti degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in relazione al personale di sede, anche appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2;
2) dal Direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica nei confronti di tutto il personale della sede centrale – ivi compresi gli altri Direttori centrali, il Direttore generale, i componenti degli altri Organi, il personale dell’Arma dei Carabinieri e gli altri soggetti di cui all’art. 2 – nonché nei confronti dei Dirigenti interregionali e territoriali.
3. Il controllo può essere delegato, mediante l’utilizzo della apposita modulistica (MOD. A), ad altro personale appositamente individuato.
4. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui all’art. 9, comma 2 lett. a), b), e c) del decreto-legge n. 52/2001, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
Art.5 Modalità e tempi di verifica
1. In attesa della installazione dei lettori ottici di cui all’art. 4, comma 1, il controllore verifica il possesso della certificazione al momento dell’accesso alla sede scansionando il Qr Code del personale che accede ai locali dell’Amministrazione.
2. In caso di mancato possesso della certificazione o di rifiuto di esibirla, il controllore comunica l’impossibilità di accedere ai locali dell’Amministrazione informando per iscritto, anche mediante e-mail, i soggetti preposti alla rilevazione delle presenze per gli adempimenti di competenza. Il dipendente è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. È considerato assente ingiustificato anche il dipendente che comunichi, senza presentarsi presso i locali dell’Amministrazione, di non essere in possesso del certificato.
3. In caso di lavoro agile il possesso del certificato è verificato al momento della sottoscrizione del relativo accordo nonché ogniqualvolta il lavoratore venga chiamato a rendere la prestazione presso i locali dell’Amministrazione.
4. L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
Art. 6 Sanzioni
1. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni già previste dalle norme indicate in premessa.
2. L’incaricato all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti adottati utilizzando la modulistica allegata (MOD B).
Art. 7 Informativa trattamento dati personali
1. Il Dirigente di ciascuna sede provvede a esporre l’informativa di cui al modello allegato (MOD. C) in modo che sia facilmente visibile per il personale che intende accedere presso i locali dell’Amministrazione.
2. L’informativa è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Allegato 1
MODELLO A
ATTO FORMALE – INCARICO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E ATTO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 nonché dell’art.2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 127/2021
Il Dott. _________________ Direttore centrale/Direttore interregionale/Direttore territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito “INL”), al fine di garantire la tutela e l’applicazione della normativa vigente, nel rispetto delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale,
premesso che
– ai sensi dell’art.9 quinquies del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 ,convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021) introdotto dal decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, in materia di certificazione verde COVID -19;
– ai sensi del D.P.C.M. 17 giugno 2021, art. 13, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021), deve controllare le predette certificazioni in occasione dell’accesso sul luogo di lavoro;
DELEGA
[inserire nome, cognome, in qualità di ____________________]
ai sensi dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 secondo quanto previsto dal regolamento dell’INL nonché ad accertare le relative violazioni ed effettuare le dovute comunicazioni alla competente Prefettura
e contestualmente
in qualità di Dirigente, incaricato ai compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali presso l’INL/IIL/ITL di_________________________ (d’ora in avanti “dirigente incaricato”), ai sensi dell’art. 6 del Regolamento INL per la protezione dei dati personali
AUTORIZZA
la S.V., ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.2 – quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali relativi alle predette attività. A tale scopo la S.V. dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:
a) le operazioni di controllo consistono nella verifica della certificazione verde Covid-19 attraverso l’app VerificaC19;
b) in particolare, se il certificato è valido, al verificatore apparirà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome e data di nascita);
c) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del possessore della certificazione;
d) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
e) è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione;
f) è vietata la conservazione di copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti elettronici;
g) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, è necessario contattare il proprio responsabile per le ulteriori incombenze;
h) tenere un comportamento decoroso, senza riferire informazioni sulle persone controllate;
i) far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
j) è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile;
l) verificare i casi di esenzione secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Regolamento;
m) provvedere alla redazione degli atti di accertamento e contestazione delle violazioni riscontrate ed effettuare le relative comunicazioni al Prefetto nonché all’Ufficio del personale per i provvedimenti conseguenti;
OBBLIGHI GENERALI
La S.V. è autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali, seguendo i principi, criteri, le procedure, gli obblighi e le istruzioni operative di seguito impartite.
Pur essendo già esistente presso l’Ispettorato nazionale del lavoro un sistema di protezione dei dati personali, volto a garantire il rispetto della normativa vigente da parte di ogni autorizzato al trattamento, riteniamo comunque utile e doveroso ricordarle quanto segue.
In qualità di Autorizzato al trattamento, nel trattare i dati personali dovrà scrupolosamente osservare le istruzioni impartite dal Titolare o dal Dirigente incaricato; inoltre, nello svolgimento del trattamento dovrà operare garantendo la minimizzazione del medesimo alle finalità che le sono state indicate, garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, considerando tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d’ufficio.
La procedura di lavoro e la condotta tenuta nello svolgimento delle operazioni di trattamento dovranno evitare che ai dati possano accedere soggetti non autorizzati.
La S.V. dovrà perciò operare con la massima diligenza e attenzione in tutte le fasi di trattamento, dalla esatta acquisizione dei dati, laddove Le venga richiesto, all’eventuale loro aggiornamento, così per la conservazione ed eventuale cancellazione o distruzione.
Non potrà eseguire operazioni di trattamento dei dati per fini diversi e/o non previsti, relativamente ai compiti a Lei assegnati e comunque riferiti alle disposizioni e regolamenti vigenti presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le indicazioni riportate nella presente comunicazione sono obbligatorie.
La loro violazione, parziale o totale, potrà essere suscettibile di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità della violazione, in relazione al CCNL applicato.
Il Titolare del trattamento o il Dirigente incaricato organizzerà azioni informative e/o formative per tutti i soggetti autorizzati a cui dovrà partecipare.
I dati di contatto del Data Protection Officer dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono: dpo.INL@ispettorato.gov.it
Luogo e data
___________________
Il Dirigente incaricato
__________________
Il Personale delegato e autorizzato al trattamento
________________________________________
Allegato 2
MODELLO B
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 9 QUINQUES, COMMA 7, DEL D.L. N. 52/2021
L’anno _________________ il giorno _________________ del mese di _________________ presso_________________,
Il sottoscritto __________________, in qualità di incaricato all’accertamento ai sensi dell’articolo 9-quinquies comma 5, del decreto-legge n. 52/2021 ha verificato e accertato le seguenti violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 127/2021 e, in particolare, che:
il Sig. _________________ nato a _________________ residente a _________________, in Via/Piazza _________________identificato a mezzo _________________ ha commesso la violazione di cui all’articolo 9-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 52/2021, sanzionato dall’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52/2021 _________________ (indicare luogo e data, descrivere operazioni compiute e la violazione riscontrata).
La violazione è punita con la sanzione amministrativa di cu all’art. 9-quinquies, comma 8, del D.L. n. 52/2021 che sarà notificata con separato provvedimento dalla competente Prefettura, anche ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 D.Lgs. n. 285/1992.
Il presente atto di accertamento è stato consegnato immediatamente in copia all’interessato sopra identificato, il quale dichiara _________________
Il presente atto di accertamento è trasmesso al Prefetto, competente a irrogare la sanzione.
Luogo, li _________________
Il verbalizzante
_________________
RELATA DI NOTIFICA Il/la sottoscritta ——————— in qualità di incaricato ai controlli di cui all’articolo 9 quinquies, comma 5, del D.L. n. 52/2021 ha notificato il presente verbale al sig./sig.ra: ————————-, residente in ————————————
□ mediante raccomandata a/r inviata dall’Ufficio postale di ______________________________________
□ mediante consegna in busta chiusa al/alla sig./sig.ra ___________________________________________, identificato/a a mezzo di ________________________, _____________________________
Luogo e data
Il/i notificatore/i
Il trasgressore
Allegato 3
MODELLO C
Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
relativi alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass) ai fini dell’accesso al luogo di lavoro
Egregia Signora, Egregio Signore, dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro di codesto Ispettorato nazionale del lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 della L. n. 87/2021.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando apposita applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali, effettuati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro mediante certificazioni verdi COVID-19, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
a) Titolare del trattamento è l’Ispettorato nazionale del lavoro con sede in Roma Piazza della Repubblica, 59, contattabile ai seguenti riferimenti: E-mail: segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it
b) Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile alla seguente e-mail: dpo.INL@ ispettorato.gov.it
II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’Ispettorato nazionale del lavoro tratterà i dati personali identificativi nonché dei dati relativi alla salute (esenzione) da Lei esibiti all’atto dell’ingresso nel luogo di lavoro per le finalità stabilite da D.L. n. 127/2021 sull’impiego delle certificazioni verdi Covid-19:
‒ certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9 bis decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 nonché D.P.C.M. del 17 giugno 2021;
‒ nome, cognome;
‒ data e luogo di nascita;
‒ genere tipo;
‒ documento di identità.
Il trattamento dei dati si rende necessario per le seguenti finalità:
a) consentire all’ Ispettorato nazionale del lavoro di permetterLe l’ingresso al luogo di lavoro
b) adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge di cui sopra:
– l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero imposti dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e in materia di sicurezza contro il contagio da Covid-19 nei locali e nei luoghi dell’Ispettorato nazionale del lavoro
c) salvaguardia degli interessi vitali degli interessati:
– garantire la Sua sicurezza all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il trattamento dei dati è legittimo:
– art. 1 del D.L. 127/21 relativo alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass) ai fini dell’accesso al luogo di lavoro;
– art. 6 paragrafo I lettera c) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;”
– art. 9 paragrafo II lettera b) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
– provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [9124510] 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019.
III. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I suoi dati personali raccolti ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, saranno trattati in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento UE 2016/679, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa o previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili nell’esecuzione dell’attività svolta e/o richiesta.
I dati rilevati dal Titolare verranno trattati dal personale debitamente autorizzato e istruito dal medesimo Titolare del Trattamento.
Per lo svolgimento di alcune attività lo stesso Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti esterni, che saranno nominati “responsabili del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, ai quali è affidato il compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra. Nel caso di specie i dati saranno, inoltre, trattati da: __________________ [nome fornitore] previamente nominato quale “responsabile esterno” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, alla quale è affidato il compito di svolgere specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, ovvero nel caso di specie di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro .
La informiamo, altresì, che non esiste presso l’Ispettorato nazionale del lavoro alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e che la stessa non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi.
IV. COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali di cui alla presente attività non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori dalle specifiche previsioni normative.
V. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali, trattati nell’ambito del controllo della certificazione verde Covid-19 non saranno registrati né conservati, salvo per le comunicazioni degli accertamenti così come previsto dal cennato D.L. n. 127/2021
VI. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto II è pertanto obbligatorio.
L’eventuale rifiuto di conferire in tutto o in parte i dati richiesti potrebbe comportare per l’Amministrazione l’impossibilità di eseguire o continuare, in tutto o in parte, l’attività richiesta o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Ciò comporterà l’accertamento della violazione dell’obbligo di possesso di valido certificato verde Covid-19 e la conseguente trasmissione degli atti alle autorità competenti per la irrogazione delle sanzioni di cui al D.L. n. 127/2021.
VII. I SUOI DIRITTI
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati). Per far valere i propri diritti, gli interessati potranno inviare una richiesta contattando l’Ispettorato nazionale del lavoro, Titolare del trattamento, oppure il Responsabile della Protezione dei Dati personali, presso l’Ispettorato nazionale del lavoro stesso, ai contatti indicati al punto I della presente informativa.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall’ Ispettorato nazionale del lavoro medesimo avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
La versione sempre aggiornata di questa informativa è rinvenibile sul sito web istituzionale dell’Ispettorato: http://www.ispettorato.gov.it.
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