ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 11 dicembre 2020, n. 4435

Circolare congiunta MLPS – INL n. 18 del 23.11.2020 – Chiarimenti

Con riferimento alle indicazioni contenute nella circolare in oggetto, che ha disciplinato il rilascio dell’attestazione di cui al comma 9 dell’articolo 12 del D.l. 27 maggio 2020, sono pervenute da alcune sedi territoriali richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni a fronte di contratti di lavoro inerenti a rapporti di lavoro già conclusi e di richieste prive dell’indicazione del codice ATECO, qualora lo stesso non sia ricavabile né dal contratto di lavoro né dalla comunicazione Unilav.

L’art. 103, comma 2, D.L. 34/2020 prevede che “se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

In proposito, l’allegazione di un contratto di lavoro può dar luogo alla conversione del permesso di soggiorno unicamente laddove il medesimo contratto sia stato concluso successivamente all’istanza di permesso di soggiorno temporaneo. La ratio dell’art. 3 del D.I. 27 maggio 2020, confermata dal comma 16 dell’art. 103 cit., è infatti quella di precostituire un titolo di soggiorno regolare per consentire ai cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto al 31 ottobre 2019 di stipulare un regolare contratto di lavoro.

A riguardo, si ritiene che alle suddette condizioni anche un contratto di lavoro non più in vigore alla data di presentazione della richiesta di attestazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ne consenta il rilascio.

In relazione alla mancata indicazione del codice ATECO, si ritiene che nella fattispecie dovrà essere formulata richiesta d’integrazione dell’Unilav al datore di lavoro in quanto unico soggetto legittimato ad effettuare tale adempimento, atteso che – come precisato dalla circolare in oggetto – “ai fini del rilascio dell’attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica, tramite accesso al Registro Imprese, della corrispondenza del codice ATECO del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione prodotta, rispetto ai settori indicati nel citato articolo 4 del D.I. [n.d.r. del 20/05/2020] e individuati nell’elenco allegato al medesimo D.I.”.