ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 11 luglio 2017, n. 6210
FAQ in materia di provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Con la presente si ritiene opportuno chiarire che le FAQ in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, già allegate alla nota prot. n. 5546 del 20 giugno u.s., costituiscono una indicazione vincolante per il personale ispettivo, così come del resto è avvenuto in passato con riferimento, ad esempio, alle FAQ in materia di libro unico del lavoro o di lavoro accessorio.
Ciò vale, evidentemente, anche per la FAQ n. 1 con la quale è stato chiarito quanto segue.
Il personale rinvenuto “in nero” al momento dell’accesso ispettivo non può dirsi effettivamente regolarizzato in assenza di tutti gli adempimenti previsti, che non si esauriscono certamente con la sola comunicazione di assunzione ma richiedono altresì la consegna della lettera di assunzione e, laddove prevista, la visita di idoneità alla mansione e una attività formativa/informativa. La stessa collocazione della disciplina de qua all’interno del D.Lgs. n. 81/2008 evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione agli aspetti che collegano il lavoro “nero” all’assenza di una tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
Inoltre, anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sebbene abbia evidenti finalità cautelari, costituisce “una tipologia di sanzione, in quanto avente essenzialmente la finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti “in nero” (Tar Piemonte, sez. II, sent. n. 1164/2016). Fermi restando eventuali diversi orientamenti giurisprudenziali relativi alla problematica in questione, si ritiene pertanto che il provvedimento vada comunque adottato anche qualora, nel corso dell’accesso, sia effettuata un comunicazione di assunzione; ciò anche in ragione della necessità di garantire le finalità “sanzionatorie” del provvedimento in questione evidenziate dalla giurisprudenza che non possono essere subordinate alla durata più o meno lunga dell’accesso ispettivo tale da consentire, medio tempore, l’effettuazione di una comunicazione al Centro per l’impiego.
Al riguardo si conferma dunque la validità del nuovo indirizzo operativo che peraltro – ferme restando le argomentazioni che sono ivi riportate – consente di ridurre l’esposizione al rischio corruzione in capo al personale ispettivo.
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