ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 14 marzo 2019, n. 2594
Art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni – indicazioni operative
A seguito dell’emanazione della circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e della successiva nota integrativa n. 1148 del 5 febbraio 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla portata applicativa dell’art. 1, comma 445, lett. e) L. n. 145/2018, si è ritenuto utile stilare un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge di bilancio, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l’attività di tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004.
Con l’occasione, come già chiarito nella citata nota del 5 febbraio, si ribadisce che il Legislatore ha individuato gli illeciti rilevanti ai fini della “recidiva” in quelli commessi dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.
Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
In tal caso va tuttavia tenuto conto che il medesimo decreto disciplina specificatamente la nozione di “datore di lavoro” – che differisce ad esempio da quella di “preposto” – e pertanto la “recidiva” troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.
Si precisa, infatti, relativamente all’ultimo capoverso della citata nota del 5 febbraio u.s., che gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” (c.d. fondanti) sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio.
Come già chiarito nella medesima nota, ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, si ritiene necessario precisare che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti.
Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma in commento che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale.
Ciò premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della “recidiva” anche da parte degli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004, nelle more della informatizzazione dei processi di competenza dell’ufficio legale e del contenzioso delle ITL, si ritiene necessario addivenire a specifiche intese a livello locale, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato, non potrà che essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli Uffici interpellati.
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