ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 17 gennaio 2020, n. 422
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 – pubbliche amministrazioni
Si riscontra il quesito concernente l’esatta portata applicativa dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 in riferimento alla possibile estensione alla P.A dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito alla luce di quanto disposto dalla citata disposizione, laddove esclude tra i destinatari del decreto legislativo “le pubbliche amministrazioni”.
Al riguardo si riportano le osservazioni pervenute dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 347 del 14 gennaio u.s..
Gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, intervenuti a dirimere contrasti in ordine alla portata risolutiva dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, evidenziano la volontà del legislatore di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, mentre “l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9” (cfr. Cass. sent. n. 15432/2014).
Tale disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all’art. 19 del decreto in parola, il quale prevede espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.
Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio non è peraltro suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.
Da ultimo, come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni” ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.
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