ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 17 luglio 2018, n. 6262
Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 136 del 2016 – circolazione in assenza della documentazione prevista dall’art. 10, commi 1-ter e 1-quater.
In riferimento all’oggetto, si trasmette il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2018 il quale, interpellato dal Ministero dell’interno, ha chiarito – condividendo in tal modo l’orientamento espresso dallo scrivente Ispettorato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che all’illecito in oggetto introdotto con D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), trova applicazione esclusivamente la disciplina del Codice della Strada.
Il Ministero dell’Interno con circ. del 10 luglio 2018, che si allega per completezza, ha pertanto diramato le conseguenti istruzioni operative agli organi addetti al controllo.
Come noto, la sanzione prevista dall’art. 12, comma 1 bis, è applicata dagli organi di Polizia stradale al conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o “con documentazione non conforme alle predette disposizioni”; obbligato in solido per la violazione degli obblighi in questione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto (cfr. circolare MI 10 luglio 2018, pag. 7).
Per tale violazione, assenza di documentazione a bordo, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione della disciplina della L. n. 689/1981, anche in relazione all’eventuale prosieguo del procedimento sanzionatorio.
Pertanto, nell’ipotesi in cui, prima del chiarimento del Consiglio di Stato, gli Organi accertatori della Polizia stradale abbiano inviato a codesti Uffici rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981 in merito all’accertamento della violazione degli obblighi di cui all’art. 10, comma 1 ter e quater, si invitano i medesimi Uffici a restituire la documentazione agli stessi Organi accertatori, dando seguito esclusivamente alla verifica – da effettuare d’ufficio – circa l’eventuale violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 10, comma 1.
Resta ferma, infatti, la competenza degli ispettori del lavoro in relazione all’accertamento e alla contestazione della violazione in argomento, concernente la mancata effettuazione della comunicazione preventiva di distacco e di cabotaggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sanzionata ai sensi dell’art. 12, comma 1.
A tale ultimo riguardo, va considerato che la violazione degli ulteriori obblighi introdotti all’art. 10, comma 1 bis lett. b) – indicazione nella comunicazione delle informazioni aggiuntive sulla paga oraria lorda in euro e modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio – non integrano l’illecito di cui all’art. 12, comma 1, atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 10.
Il personale ispettivo, pertanto, si atterrà alle indicazioni già fornite con circolare MLPS-INL n. 3 del 22 dicembre 2016 e con nota INL prot. n. 1670 del 28 febbraio 2017 in merito alla verifica dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva posto a carico del prestatore di servizi.
Si segnala infine, anche ai fini dell’applicazione della sanzione di competenza della Polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1 bis, che tuttavia la piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in uso, andrà aggiornata in base alle disposizioni introdotte e, in ragione delle relative iniziative, la presente è trasmessa alla Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’interno per quanto di competenza.
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