ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 30 maggio 2019, n. 5066
Problematiche relative ad intervenute conciliazioni nel corso del procedimento di cui all’art. 12 D.Lgs. 124/2004.
Pervengono richieste di chiarimento riguardanti i casi di possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 e le procedure di conciliazione svolte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 410 c.p.c., in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. o nelle forme della risoluzione arbitrale ai sensi dell’art. 412 c.p.c.
In particolare, vengono in rilievo sia ipotesi in cui, successivamente all’emanazione della diffida accertativa ma prima della sua validazione, sia sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione tra quelli sopra menzionati, sia casi in cui la conciliazione intervenga dopo la validazione della diffida accertativa.
Va premesso che l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 stabilisce espressamente che il tentativo di conciliazione vada promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali di questo Ispettorato; scelta, questa, che appare coerente con la peculiare natura dell’istituto fondato su un accertamento ispettivo in ordine all’an e al quantum debeatur in favore del lavoratore, secondo i principi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Con circolare n. 24/2004 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che le modalità di espletamento della conciliazione, in ragione di una interpretazione letterale e sistematica della norma, sono quelle previste dal precedente art. 11 (conciliazione monocratica).
La circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, oltre ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009 in materia di conciliazione monocratica ex art. 11, la citata circolare n. 24 ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989).
Alla luce di tali osservazioni, non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva.
Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.
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