Il Decreto del Ministero del Lavoro del 15 gennaio 2014 entrato in vigore il 21 gennaio 2014 riguardante il nuovo codice di comportamento degli ispettori del lavoro.
Il decreto ministeriale codifica, in particolare, la programmazione e la preparazione dell’attività ispettiva, le modalità di accesso e di accertamento nonché il principio di collaborazione che, a sua volta, si accompagna alla corretta informazione sulla normativa lavoristica.
La finalità cui è indirizzato il nuovo codice di comportamento risulta essenziale in quanto è improntato alla sostanzialità dell’azione di vigilanza piuttosto che «al mero adempimento formalistico, non sempre espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa».
Il decreto esclude quasi del tutto la discrezionalità del singolo ispettore in merito alla ispezione il quale è tenuto ad osservare il programma di lavoro predisposto dall’ufficio che, in tal modo, assume valore di ordine di servizio.
La programmazione dell’attività consentirà all’ispettore di preparare già in ufficio l’accesso ispettivo, potendo raccogliere tutte le informazioni e la documentazione riguardante il soggetto da ispezionare, avvalendosi delle varie banche dati a disposizione. Tale attività propedeutica all’ispezione consentirà di conoscere preventivamente e orientativamente il grado di osservanza della normativa in materia di lavoro e previdenza da parte del soggetto da controllare, di non chiedere necessariamente una pletora di documentazione acquisibile d’ufficio e, di conseguenza, di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento della normale attività dei soggetti ispezionati.
Il decreto statuisce che i rapporti tra le parti dovranno essere improntati alla massima collaborazione, e il funzionario non dovrà mancare di fornire chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale rispondendo nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di chiarimenti.
Altro aspetto che viene regolamentato è la durata dell’ispezione che pur tenendo conto della complessità dell’indagine l’accertamento dovrà concludersi nei tempi strettamente necessari. L’ispettore dovrà dar conto al soggetto ispezionato di tutta l’attività svolta nel corso dell’accertamento al fine di dare la possibilità a questi di intraprendere l’eventuale difesa nelle sedi competenti.
Pertanto, dovrà essere redatto un primo verbale di accesso contenente l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro, la puntuale descrizione e modalità del loro impiego, avendo cura di specificare le mansioni svolte e ogni altra notizia utile sulle condizioni di lavoro. A prescindere dal ricorso a un eventuale verbale interlocutorio, l’ispezione dovrà essere definita tramite il verbale unico con la comunicazione di definizione degli accertamenti, che dovrà contenere conclusioni adeguatamente motivate e ogni elemento utile a garantire la cognizione precisa e circostanziata dei fatti, al fine di assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore.
Nel caso in cui l’accertamento non abbia dato seguito a provvedimenti sanzionatori di alcune genere, l’ispettore dovrà tempestivamente informare il soggetto ispezionato «mediante specifica comunicazione di definizione degli accertamenti».
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