Non può essere attribuito alla richiesta di un’istanza di rateazione presentata da un contribuente il valore di “riconoscimento del debito”. Da ultima la sentenza n. 4265 del 20 febbraio 2017 della sez. III della Commissione tributaria provinciale di Roma. La sentenza si colloca nel solco di un orientamento, ormai in maniera unanime. Occorre rammentare che non sono rare le volte in cui il contribuente pur non condividendo le richieste fattegli dall’agente della riscossione, decida comunque, nelle more della valutazione circa l’eventuale impugnativa, di rateizzare il carico tributario esistente a suo carico. Questo anche e soprattutto sulla circostanza che in nessun caso il ricorso giudiziale sospende o impedisce l’adozione di eventuali azioni esecutive a scapito del debitore.
I giudici della CTP in perfetta aderenza all’orientamento sopra richiamato hanno disatteso totalmente l’eccezione sollevata dall’agente della riscossione, avendo cura di sottolineare che: “In relazione alle richieste di rateazione, dichiarate e non documentate da Equitalia, asseritamente presentate dalla società ricorrente e che la stessa ricorrente disconosce e contesta di aver mai presentato, l’assunto dell’Agente della riscossione che tale comportamento equivarrebbe ad acquiescenza del debito è da disattendere, poiché la deduzione, ammesso e non concesso che sia reale, non è suffragata da alcun dettato normativo, infatti ha, oltre il principale scopo di rateizzare il debito, quello subordinato di evitare le procedure esecutive con la riserva in caso di impugnativa con esito non negativo di sgravio parziale o totale.
Infine i giudici della CTP nella sentenza in esame finiscono con il suggerire al contribuente la giusta strategia da adottare nel caso in cui non dovesse ritenere legittimo l’eventuale atto notificatogli precisando che è sempre opportuno presentare, parallelamente al ricorso, un’istanza di rateazione del debito, ciò, anche e soprattutto, allo scopo di impedire che il contribuente, nell’attesa della definizione del giudizio, possa subire eventuali azioni invasive della propria sfera patrimoniale.
Tanto più, in considerazione del fatto che, stando al dettato della pronuncia in rassegna, qualora il giudizio tributario dovesse concludersi con esito favorevole per il contribuente, ogni versamento dallo stesso effettuato in relazione all’atto oggetto di annullamento dovrà essergli integralmente rimborsato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16685 - Il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 agosto 2022, n. 24853 - Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli…
- Commissione Tributaria Provinciale di Roma sezione VII sentenza n. 4339 depositata il 16 luglio 2019 - In tema di processo tributario la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28064 - Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell’atto…
- LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 25 luglio 2019, n. 599 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…