La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 11202 del 10 maggio 2013 intervenendo in materia di accertamento ed erogazione di sanzioni ha affermato che il regime del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie può essere richiesto soltanto all’interno di un iter processuale corretto che, per quanto poi attiene al vaglio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta in fase di merito affinché possa essere riproposta (se rigettata o non valutata) nell’ultimo grado di giudizio.
Gi Ermellini nel statuire il predetto principio hanno evidenzianto come il giudice di merito“ricorrendo i necessari presupposti processuali per la sua rituale investitura, deve esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dal fisco e determinare, nell’ambito delle richieste delle parti, l’entità delle sanzioni effettivamente dovute (si veda Cass. n. 25376/08)”.
Nel caso di specie esaminato dai giudici di legittimità il contribuente aveva investito il giudice tributario di prime cure della valutazione dell’atto impositivo (ritenendo errata la determinazione della sanzione) ed aveva riproposto la questione in Commissione Tributaria Regionale. Pertanto i giudici della Corte Suprema riconfermano il principio contenuto in una precedente sentenza della Cassazione in cui si evince che “Il giudice d’appello avrebbe dovuto provvedere a verificare l’entità della sanzione esattamente dovuta nell’ambito delle effettive richieste delle parti e del perimetro segnato dall’atto impositivo. Peraltro, l’interpretazione di un atto amministrativo, qual è quello d’irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, è sì riservata al giudice del merito e costituisce sì una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, ma solo se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme dettate per l’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi. Inoltre, anche nell’interpretazione degli atti amministrativi, la quale soggiace ai criteri ermeneutici indicati negli artt. 1362 e seg. Cc, deve aversi riguardo al contenuto sostanziale dell’atto, collegando la parte dispositiva con la motivazione dello stesso, onde individuare esattamente il potere che l’amministrazione ha inteso esercitare (C. 7157/1998)”.
Tale procedura di valutazione non è stata eseguita dai giudici di appello e pertanto la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio.
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