AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817” e “1818”

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto.

In particolare, l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2024, prevede che “Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all’articolo 10, comma 7, esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall’imponibile complessivo. […] L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze”.

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone che “In luogo dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie […]”, alle condizioni definite al medesimo comma 2. In tale ambito, la citata disposizione prevede altresì che “Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16” e che “L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze”.

L’art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2024 prevede che le citate disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d’imposta non trovano più applicazione, per quanto di interesse, le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplinavano la medesima fattispecie.

Con la risoluzione 25 maggio 2009, n. 127/E sono stati istituiti, tra gli altri, i codici tributo “1817” – denominato “Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008” e “1818” – denominato “Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008”.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, delle imposte in argomento, sono ridenominati i codici tributo “1817” e “1818”, come di seguito indicato:

– “1817” denominato “IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;

– “1818” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.

Inoltre, con la presente risoluzione si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “1868” denominato “IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;

– “1869” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “1817” e “1818” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

I codici tributo “1868” e “1869” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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