AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di bollo dovuta per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, calcolata fino al 2024 – Articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
L’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce che “Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012”.
Inoltre, l’articolo 1, comma 88, della medesima legge n. 207 del 2024, prevede che “Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028”.
Con la circolare 4 giugno 2025, n. 7/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione delle richiamate disposizioni.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo calcolata fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, di cui al citato comma 88, si istituisce il seguente codice tributo:
– “2510” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 – articolo 1, comma 88, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione delle seguenti informazioni:
| Campi del modello F24 | |||||
| Rata | Scadenza | Quota imposta | Codice tributo | Rateazione/regione/ prov./mese rif. | Anno di riferimento |
| 1 | 30/06/2025 | 50% | 2510 | 0104 | 2024 |
| 2 | 30/06/2026 | 20% | 2510 | 0204 | 2024 |
| 3 | 30/06/2027 | 20% | 2510 | 0304 | 2024 |
| 4 | 30/06/2028 | 10% | 2510 | 0404 | 2024 |
Per l’eventuale versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “2511” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 – articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Sanzione da ravvedimento”;
– “2512” denominato “Imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita calcolata fino al 2024 – articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Interessi da ravvedimento”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2511” e “2512” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” del valore “2024”; il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” non deve essere compilato.
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