AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104

L’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito, per l’anno 2023 e alle condizioni ivi indicate, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In particolare, il comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell’imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

– “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

– “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.