AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 58/E del 3 dicembre 2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;

– “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;

– “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;

– “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

– “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

– “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;

– “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;

– “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;

– “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, nessun valore;

– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456);

– nel campo “rateazione”, nessun valore;

– nel campo “mese”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “MM”;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di rifermento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;

– nel campo “codice atto”, nessun valore;

– nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.