AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di cui all’articolo 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
L’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In particolare, l’articolo 19 della citata legge regionale n. 17 prevede che “Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell’imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”.
Inoltre, l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, stabilisce che a decorrere dal 1° ottobre 2017, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato, tra l’altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e, ove previsto, F24 “enti pubblici” (F24 EP) delle somme dovute a titolo di ILIA sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “5900” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5901” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17;
– “5903” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5904” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i terreni – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5905” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5906” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all’attività economica – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5907” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5908” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5909” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5910” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
– “5911” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17”;
Si precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
– barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
– barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo, ad eccezione del codice 5900, sono esposti nella sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
– nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
– nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
– nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 1° marzo 2023.
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