AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

L’articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo, ai commi 1 e 3, nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Il comma 4 del medesimo articolo 17-bis stabilisce che “In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.”.

Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti relativi alla disciplina in argomento.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 17-bis, comma 4, del decreto-legislativo n. 241 del 1997, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

– “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

– “9600” denominato “Spese di notifica”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

– nel campo “tipo”, la lettera “R”;

– nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nessun valore per il codice tributo 9600;

– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;

– nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;

– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.