AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 17/E del 7 marzo 2025
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e all’articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 – Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 prevede che “la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
L’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e l’articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 riconoscono dei contributi, nella forma di crediti d’imposta, alle condizioni ivi indicate.
Le citate disposizioni demandano la disciplina delle modalità di fruizione dei crediti d’imposta a una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Con la convenzione del 4 novembre 2024 stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prevista dalle sopra citate disposizioni, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in compensazione delle sopra descritte agevolazioni.
La predetta convenzione prevede che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei dati dei contribuenti e dei crediti d’imposta spettanti, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per gli atti di concessione dei contributi adottati a decorrere dall’anno 2025, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “7073” denominato “Regione FVG – credito d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese – articolo 2, commi da 34 a 40, LR 28 dicembre 2018, n. 29 – anno di concessione del contributo dal 2025”;
– “7074” denominato “Regione FVG – credito d’imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale – articolo 7, commi da 21 a 31, LR 6 agosto 2019, n. 13 – anno di concessione del contributo dal 2025”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito d’imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco tenendo conto anche delle eventuali variazioni trasmesse dalla stessa Regione, pena lo scarto del modello F24.
Per i contributi concessi fino al 31 dicembre 2024 sono utilizzati i codici tributo “6910” e “6911”, istituiti con la risoluzione 28 novembre 2019, n. 97/E, cui si rimanda.