AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti

L’articolo 1, comma 59 , della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato Tuir.

Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis del citato articolo 68 del Tuir sono assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

– “1864” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo 68, comma 2-bis del Tuir”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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