AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione n. 75/E del 14 dicembre 2022

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

L’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo.

Con nota prot. n. 522517 del 17 novembre 2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, della citata imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina.

Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:

– “5483” denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;

– nel campo “codice identificativo”, nessun valore;

– nel campo “rateazione”, nessun valore;

– nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.