AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 48/E del 31 luglio 2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34
L’articolo 26-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce per l’anno 2020 il riconoscimento di un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il successivo comma 2 del citato articolo 26-ter del decreto legge n. 34 del 2019 prevede che, alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate.
Il comma 4 del medesimo articolo 26-ter prevede, inoltre, che il credito d’imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con decreto dell’allora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, del 6 ottobre 2021, emanato ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 5, del richiamato decreto legge n. 34 del 2019, sono state dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta in parola.
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale del 6 ottobre 2021, comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “7052” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto interministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
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