AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 79/E del 22 dicembre 2022
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite – Articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, il riconoscimento di un credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, alle condizioni ivi indicate.
Lo stesso articolo 67 del decreto-legge n. 73 del 2021, al comma 3, prevede tra l’altro che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 ottobre 2021 sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 26 ottobre 2021 prevede che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, e dell’articolo 8, comma 4, del richiamato decreto 26 ottobre 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6998” – denominato “credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici – articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Dipartimento.
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