AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 397, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 399 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione, secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 400, della citata legge n. 197 del 2022, nel quale sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

– “7039” denominato “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate – art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, trasmesso dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI), e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.

Il credito ceduto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.