INPS – Messaggio 05 maggio 2022, n. 1921
Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF. Istituzione dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
Chiarimenti
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
Al contempo, al comma 3 dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo è previsto che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e di cui all’articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (TUAF), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Pertanto, con l’introduzione dell’assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955).
Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022).
Tanto premesso, si rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, e all’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
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