AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’ “Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura” (di seguito ENPAIA).
Con convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente.
Con nota dell’11 luglio 2024, l’ENPAIA ha chiesto l’istituzione delle causali contributo per il versamento delle somme in argomento.
Tanto premesso, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:
– “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
– “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
– “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
– “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
– “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
– nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.