AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 61/E del 9 dicembre 2024

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari)

Con la convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi di spettanza dell’Istituto.

Con nota n. 98850 del 25 ottobre 2024, l’INPS ha chiesto l’istituzione delle causali contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).

Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:

– “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;

– “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;

– “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;

– “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;

– “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;

– “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;

– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;

– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.