La Corte di Cassazione, sezione tributaria con l’ordinanza n. 25035 depositata il 7 novembre 2013 chiamata a dirimere una controversia in tema di acquisti intracomunitari ha chiesto ai giudici del Lussemburgo di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle due seguenti questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione:
- dica la Corte se i principi dichiarati con la sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-95/07 e C-96/07, secondo i quali gli art. 18 n. 1, lett d), e 22 della sesta direttiva 77/388 (come modificati dalla Dir. 91/680/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) ostano a una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’IVA la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili, nonché di dichiarazione risultanti dal detto art. 22 con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile, siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e del suo diritto alla detrazione;
- dica la Corte se le espressioni obblighi sovranazionali, “substantive requirements” e “exigences de fond” utilizzate nelle diverse versioni linguistiche della sentenza resa in data 8 maggio 2008 nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07 si riferiscono, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice eurounitaria.
La vicenda ha riguardato una società italiana destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato per l’anno 1998 l’IVA e le sanzioni, in forza della mancata osservanza degli adempimenti previsti dagli articoli 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del D.L. n. 331 del 1993 e dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 50 VI comma della Legge 427 del 1993. L’Ufficio ha contestato alla contribuente che alcune fatture, emesse da una società francese, non erano state annotate nei registri IVA, mentre altre fatture, emesse da una società olandese, erano state annotate nel registro degli acquisti con l’indicazione “fuori campo IVA”.
La società contribuente ricorreva avverso l’atto impositivo alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettano le doglianze della ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure, il contribuente, ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado. In particolare i giudici di appello negavano il diritto alla detrazione in ragione della natura “sostanziale” (e non meramente formale) degli obblighi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.L. 231/93, alla luce dell’indirizzo più rigoroso della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Per tale motivazioni i giudici di legittimità italiani hanno sottoposto all’esame dei giudici di legittimità comunitari alcune doglianze inerenti al meccanismo dell’inversione contabile in tema di IVA, con specifico riferimento agli acquisti intracomunitari per beni o servizi resi da parte di soggetti residenti in altri Paesi membri.
L’inversione contabile descrive un peculiare sistema di liquidazione dell’IVA che opera in deroga al meccanismo ordinario di detrazione. Detto meccanismo, infatti, realizza uno snellimento del processo di riscossione dell’imposta, individuando un unico soggetto – cessionario o committente – cui imporre gli obblighi di dichiarazione e versamento del tributo. Negli acquisti intracomunitari ex art. 46 e ss. D.L. 331/93 soggetti al regime del “reverse charge” si realizza una mera manifestazione economica, senza versamento diretto al venditore e, invece, con immediata compensazione del tributo dovuto con il credito derivante dal rispettivo diritto di detrazione maturato.
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