AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 luglio 2021, n. 466
IVA agevolata disabili – nota di variazione in diminuzione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta che con scrittura privata del 1 settembre 2020 ha acquistato un’autovettura usata senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni per il figlio minore portatore di handicap in situazione di gravità e fiscalmente a carico.
Per il suddetto acquisto è stata emessa la fattura di vendita del 28 agosto 2020.
In data 31 agosto 2020 ha presentato per il figlio minore richiesta di visita alla commissione medica integrata INPS a seguito di certificato medico redatto dalla pediatra il 20 agosto 2020.
Riferisce, inoltre, che in data 29 gennaio 2021 la Commissione medica ha riconosciuto il figlio: portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3), data revisione 12/2023, ricorrendo le previsioni di cui all’art. 30, comma 7, della legge 388/2000 (verbale di accertamento dell’handicap) e minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) – indennità di accompagnamento data decorrenza 31 agosto 2020, data revisione 12/2023, ricorrendo le previsioni di cui all’art. 30, comma 7, della legge 388/2000 (verbale di accertamento dell’invalidità).
Tanto premesso, pone i seguenti quesiti:
– se può usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’automobile previste per i disabili nonostante la data della fattura di vendita (28.8.2020) sia anteriore alla richiesta di visita alla Commissione medica integrata INPS (31.8.2020) e, quindi, se può chiedere al venditore l’emissione di una nota di credito e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo;
– in caso di risposta affermativa al primo quesito, se la detrazione IRPEF è pari al 19 per cento dell’importo pagato comprensivo o meno di IVA e con quali modalità tale detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi modello 730/2021 in presenza di una fattura di vendita relativa all’anno 2020 e una nota di credito dell’anno 2021;
– in caso di risposta negativa al primo quesito, se può comunque usufruire della detrazione IRPEF al 19 per cento sull’importo della fattura pagata nel 2020 con IVA al 22 per cento e se la stessa vada calcolata sull’importo comprensivo di IVA oppure IVA esclusa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, in riferimento ai tre quesiti sopraindicati, ritiene:
– di avere diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’automobile previste per i disabili e, quindi, di poter chiedere al venditore l’emissione di una nota di credito e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo, in quanto il passaggio di proprietà si è perfezionato in data 1.9.2020 (data della scrittura privata riportata nella carta di circolazione) anche se la fattura di vendita è del 28.8.2020;
– che la detrazione IRPEF è pari al 19 per cento dell’intero importo pagato comprensivo di IVA, che nel modello 730/2021 va indicata la detrazione calcolata sull’importo della fattura di vendita del 2020 con applicazione dell’IVA al 22 per cento e poi, in seguito alla nota di credito del 2021, con il modello 730/2022 va restituita la detrazione fruita in eccesso;
– che può usufruire della detrazione IRPEF al 19 per cento sull’importo della fattura pagata nel 2020 con IVA al 22 per cento calcolata sull’importo comprensivo di IVA.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% sugli acquisti da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (con l’art. 53-bis del Decreto Legge del 26/10/2019 n.124 dall’anno 2020 sono state estese le agevolazioni fiscali, per l’acquisto dell’auto da parte dei disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido).
Infine, l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46 è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:
– verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
– certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
Per l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, la citata circolare n. 46/E del 2001 ha chiarito che, in base all’articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, di attuazione della legge n. 97 del 1986 – come già sostenuto con la circolare 31 luglio 1998, n. 197/E con riferimento alle ipotesi di disabilità per ridotte o impedite capacità motorie permanenti – anche in caso di agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.
Nel caso di specie, al momento dell’acquisto dell’autovettura non è stata esibita la documentazione prevista, per cui correttamente il concessionario ha emesso fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Dall’esame della documentazione allegata alla presente istanza si evince che alla data dell’acquisto dell’autovettura (presumibilmente il 28 agosto 2020) sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (cfr. verbale dell’INPS di accertamento dell’handicap, verbale di accertamento dell’invalidità che riconosce al minore l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 31 agosto 2020, data di presentazione della domanda all’INPS e certificato del pediatra del 20 agosto 2020).
In altri termini, la situazione di “disabilità psichica” del minore, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata, sussisteva già al momento della compravendita dell’autovettura.
Conseguentemente, nel caso in esame, l’istante può richiedere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto solo successivamente al momento dell’acquisto ha ottenuto la documentazione idonea all’applicazione dell’ agevolazione IVA.
Per quanto riguarda la detrazione dall’IRPEF, pari al 19 per cento del costo sostenuto, comprensivo di IVA, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, la stessa può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Pertanto, qualora la nota di credito venga emessa prima della presentazione del modello 730/2021, l’istante dovrà indicare nel quadro E, al rigo E4, la sola detrazione spettante calcolata con l’applicazione dell’aliquota IVA al 4%. Diversamente, se la detrazione indicata nel quadro E è calcolata sull’importo della fattura di vendita del 2020 con applicazione dell’IVA al 22 per cento e necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante mediante presentazione del modello 730/2021 integrativo. In tale ipotesi sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 8 comma 1 del d.Lgs n. 471 del 1997.
Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alle agevolazioni in materia di imposta bollo auto ed imposta di trascrizione, non può essere fornita risposta, atteso che entrambe le imposte esulano dalla competenza della Scrivente. In particolare l’imposta di bollo disciplinata dal d.P.R n. 39 del 1956 è di competenza delle Regioni mentre l’imposta provinciale di trascrizione prevista dall’art. 56 del d.Lgs n.446 del 1997 rientra nella competenza delle Province.
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