L’aliquota IVA applicabile all’erogazione a richiesta (e senza limitazioni per quantità e frequenza del prelievo) di bevande direttamente agli utenti finali, tramite distributori semi-automatici che non richiedono l’introduzione di monete o chiavette prepagate, è soggetta ad aliquota IVA del 10% perché è da considerarsi, comunque, attività di somministrazione di alimenti e bevande.
A stabilirlo è stata l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello (quesito oggetto di consulenza giuridica) inviato dalla Confindustria Toscana.
Si tratta di una consulenza riguardante questa nuova modalità di erogazione di bevande attraverso distributori (posti all’interno di ristoranti o imprese di ristorazione che gestiscono mense) con l’erogazione del bene (bevande) all’utente finale senza che questi abbia bisogno di inserirvi monete/chiavette.
In particolare, l’impresa fornitrice del distributore provvede (tramite rapporto regolato con contratto di appalto) ad installare i distributori presso le sale, alla manutenzione ed altresì al rifornimento delle bevande e bicchieri monouso e pluriuso. Il compenso che il committente deve al fornitore è rappresentato da un compenso fisso per ciascuna presenza “alimentare”.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Nel dare risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate sposa pienamente la soluzione interpretativa avanzata dall’istante, secondo il quale, nel caso in questione ci si trova di fronte ad una “prestazione di servizi” (mista tra il dare ed il fare) qualificabile (ai sensi dell’art. 3 comma 4 DPR 633/1972), comunque, come “somministrazione di elementi e bevande” e dove la prestazione del “fare” (trasformazione della materia prima in bevanda, si pensi ad esempio al caffè o al cappuccino) è prevalente. Ne consegue che, l’aliquota applicabile deve essere quella del 10% (n. 121 della Tabella A, parte III, del Dpr 633/1972 e non del 22%) e ciò a prescindere dal fatto che il distributore si trovi in un luogo pubblico o meno.
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