L’Agenzia delle Entrate, su richiesta del contribuente, interviene sulla tipologia dei pranzi rapidi già pronti formati da insalate miste. Sono classificate come prodotti ortofrutticoli di IV gamma: un settore in continua espansione, particolarmente innovativo, grazie all’evoluzione tecnologica applicata alla conservazione dei vegetali e non, pronti per essere consumati o cucinati, però non di facile classificazione.
Per tali tipologia di alimenti la risoluzione n. 23/E dell’8 aprile 2013 stabilisce l’applicazione dell’Iva agevolata al 4 per cento.
Una volta in commercio era possibile trovare prodotti alimentari, di generi diversi, venduti insieme, ma conservati in contenitori che mantenevano separato il prodotto fresco.
Oggi, invece, il mercato offre un’ampia gamma di insalate “assortite”, che contengono, oltre ai prodotti vegetali, anche altri ingredienti, della stessa natura (non freschi o secchi, ad esempio crostini, noci, olive, eccetera) e/o di natura non vegetale (formaggi, salumi, pollo, tonno, eccetera).
Il mantenimento della catena del freddo e le nuove tecnologie legate anche al confezionamento (si pensi agli imballaggi in atmosfera modificata, i “Map” – modified atmospheric packaging) consentono all’industria del settore di offrire questi generi alimentari come una unica derrata, pronta per il consumo.
Tali prodotti ortofrutticoli, definiti di IV gamma, sono però difficilmente classificabili, sia dal punto di vista merceologico sia dal punto di vista fiscale.
Secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, si tratta di “un prodotto misto, composto da materiali diversi, costituito dall’assemblaggio di oggetti diversi e presentato in assortimento condizionato per la vendita al minuto” e deve essere “classificata tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando altresì quantità, volume e valore. La nota definisce ancora meglio: “Le insalate di “IV gamma” sono costituite principalmente dall’elemento ortofrutticolo, che prevale sugli altri elementi che costituiscono il mix sia per quanto attiene il peso, il volume e, quando è conosciuto, il valore”, …;”risulta una netta prevalenza dei prodotti ortofrutticoli rispetto alla totalità della merce confezionata sia in volume, sia in quantità ed anche in valore.”
Ciò posto, l’Agenzia delle Dogane conclude inserendo il prodotto esaminato nel capitolo 7 della Nomenclatura combinata (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci), in ragione del carattere essenziale determinato dall’elemento ortofrutticolo che prevale sugli altri (noci, formaggi, tonno, ecc.). Inoltre, precisa che “ogni singola insalata considerata, sempre in base al medesimo principio del carattere essenziale, dovrà essere classificata in relazione alla tipologia di elemento ortofrutticolo prevalente” tendenzialmente alle voci 07.05 e 07.09 (a seconda del tipo di ortaggio prevalente – lattuga iceberg piuttosto che insalata chioggia), “non potendosi individuare una voce, all’interno del Capitolo 7, in cui possano essere ricompresi i prodotti ortofrutticoli misti”.
L’Agenzia delle Entrate, considerato il parere acquisito, ritiene che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile l’aliquota Iva del 4%, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972.
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