Agenzia delle Entrate – Risposta n. 313 del 30 maggio 2022
IVA – aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – cessione veicoli disabili
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società XXXXX, istante, svolge l’attività di concessionaria veicoli.
Le vendite possono essere effettuate anche nei confronti di soggetti affetti da disabilità che possono godere dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sensi della legge 9 aprile 1986, n. 97, e del n. 31), della Tabella A, Parte II, Allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La società istante, in presenza delle suddette vendite, mette in atto una serie di procedure volte alla verifica della spettanza dell’aliquota IVA agevolata, in particolare:
- esamina la documentazione emessa dalle Commissioni mediche attestanti l’handicap e l’invalidità, le quali, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge n. 5 del 2012, attestano, tra le altre cose, l’esistenza dei requisiti sanitari che danno diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli acquistati per le persone fisiche con disabilità;
- esamina la patente di guida speciale nei casi in cui sia obbligatoria per ottenere le suddette agevolazioni.
Come riportato nella Guida dell’Agenzia delle entrate, possono usufruire dell’agevolazione:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità Inoltre, la guida recita:
“I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni
Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997): con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità di guida.
Persona affetta da handicap fisico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluri-amputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000): anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni “
Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante rappresenta che il Sig. YYYYY, avendo intenzione di acquistare una autovettura con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata e procedere all’adattamento del veicolo in modo stabile al trasporto di persone con disabilità, ha prodotto la documentazione attestante l’invalidità risalente all’anno 2003 e attestante l’handicap risalente al 2011, quindi, antecedente alla legge n. 5 del 2012. Il futuro acquirente ha prodotto, altresì, patente di guida speciale con allegata relazione medica ai fini del rilascio della patente medesima, come previsto dall’articolo 331 del
d.P.R. n. 495 del 1992.
Il Sig. YYYYY ha chiesto alla società istante l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ritenendo di essere compreso nella categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell’articolo 8 della legga n. 449 del 1997.
La società istante specifica che, poiché nei verbali delle commissioni mediche non è stato fatto riferimento a norme specifiche, ha proceduto ad una ulteriore analisi dei documenti forniti dal Sig. YYYYY al fine di verificare se vi fossero elementi tali per evincere la spettanza della suddetta agevolazione.
Dalla documentazione per il riconoscimento dell’invalidità si evince che il soggetto “deambula autonomamente” e da quella relativa all’accertamento dell’handicap che “le capacità motorie sono normali“, che la minorazione fisica è media (non grave) e che non vi è minorazione psichica e, infine, che si riconosce l’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (quindi, non grave).
L’istante, inoltre, dichiara che si evince inequivocabilmente che vi sono malformazioni alla mano e al piede sinistri che lasciano ipotizzare una limitazione della capacità motoria.
Infine, risulta dalla patente di guida che trattasi di patente speciale (codice 05) e dalla relazione medica risultano necessari adattamenti all’autoveicolo che fanno presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie (secondo i codici armonizzati di cui alle direttive Comunitarie 2006/126, allegato 1, e 2015/653, modificativa della prima, in particolare, la relazione medica rinvia ai codici 10.02 “selezione automatica del rapporto di trasmissione”, 35.02 “comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo” e, infine, 40.11 “dispositivo di assistenza al volante”).
Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla cessione dell’autoveicolo al Sig. YYYYY.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Considerata la documentazione prodotta, ritenuta essenziale al fine di inquadrare la fattispecie agevolativa e in particolare la patente di guida speciale e la relazione medica di cui all’articolo 119, comma 4, del d.P.R. n. 495 del 1992, l’istante ritiene applicabile alla cessione dell’autoveicolo al signor YYYYY l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
Infatti, secondo la tesi della società, anche alla luce del recente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato in GU n. 23 del 29 gennaio 2022, che ha modificato l’articolo 1 del DM 16 maggio 1986 emesso a seguito della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sufficiente che nella patente speciale, colonna 12, o, (secondo la vecchia normativa) in alternativa, nella relazione medica allegata, si attesti l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre dai quali si evince inequivocabilmente la spettanza della suddetta agevolazione, questo a prescindere dal contenuto del verbale di invalidità civile e da quello per l’handicap di cui alla legge n. 104 del 1992.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bis del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di “motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”.
L’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente:
“a) fotocopia della patente di guida;
b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente“
Recentemente, con l’approvazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato il citato articolo 1 del DM 16 maggio 1986. In particolare, dopo il primo comma dell’articolo novellato, è stato aggiunto il secondo comma, il quale dispone che “In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio di cui al primo comma, lettera c)“.
In sostanza, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.
Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:
- l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Con riferimento al caso prospettato dall’istante, si è dell’avviso che il Sig. YYYYY, possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 4 per cento per l’acquisto del veicolo in argomento, presentando al cedente la copia della patente posseduta, l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità [(nel caso di specie, la selezione automatica del rapporto di trasmissione (cod. 1002), i comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo (cod. 3502) ed il dispositivo di assistenza al volante (cod. 4011)] e sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.
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