Agenzia delle Entrate – Risposta n. 430 del 22 agosto 2022
IVA – Aliquota servizi sostitutivi di mensa aziendale – App come mezzo di pagamento – Esclusione aliquota agevolata
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di avere 5 lavoratori dipendenti (in breve, anche “Collaboratori”) a favore dei quali intende attivare un servizio sostitutivo di mensa aziendale.
Non disponendo dei locali né delle necessarie competenze e attrezzature, è intenzione dell’Istante sottoscrivere contratti di appalto con strutture che possano erogare il servizio sostitutivo di mensa aziendale quali ristoranti, supermercati e esercizi pubblici di commercio al dettaglio di generi alimentari, che forniranno esclusivamente pasti o generi alimentari pronti al consumo, con esclusione dei prodotti non alimentari.
La Società afferma di voler gestire questo servizio tramite il circuito “X” che comporta la sottoscrizione dei seguenti contratti, di cui l’Istante è parte:
- mandato senza rappresentanza mediante il quale l’Istante incarica X s.r.l. di eseguire, in nome proprio ma per conto del Contribuente, i “pagamenti dei pasti somministrati dai Ristoranti convenzionati ai dipendenti/collaboratori dell’Azienda, tracciati mediante l’App X“. In particolare, “Il pagamento dei pasti somministrati ai dipendenti/collaboratori di Azienda, così come registrati mediante l’App X, verrà effettuato da X in nome proprio per conto di Azienda, a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate bancarie fornite dai singoli Ristoranti convenzionati, entro il termine concordato con i Ristoranti”.
Da parte sua, la Società si impegna a installare e a far installare tale App ai propri dipendenti/collaboratori, e a utilizzarla esclusivamente per ottenere la somministrazione dei pasti nelle strutture convenzionate (in breve, “Ristoranti”). Perché ciò sia possibile, l’Istante versa anticipatamente a X s.r.l. un importo a propria scelta che sarà utilizzato da quest’ultima per effettuare i pagamenti nei Ristoranti, mentre non vi sarà versamento di alcun compenso a X s.r.l. In sede di documentazione integrativa, l’Istante afferma di versare 11,50 euro per ogni Collaboratore, di non erogare buoni pasto ai suoi Collaboratori e precisa altresì che la App X è esclusivamente “…un mezzo di pagamento. Essa stessa non dà alcun diritto autonomo ad ottenere la somministrazione di alimenti o bevande. Per tale scopo (ottenere la somministrazione di alimenti o bevande) l’unico documento di riferimento è …“, il mandato di rappresentanza qui in commento;
- convenzioni con le singole strutture (e. Ristoranti) aderenti al circuito X, tramite le quali quest’ultimi e la Società intendono “…., mediante l’utilizzo dell’applicativo X, di disciplinare la gestione del servizio mensa sostitutivo“. Il singolo Ristoratore, in particolare, si obbliga “a eseguire in favore di Azienda il servizio sostitutivo di mensa aziendale, mediante la somministrazione di pasti ai dipendenti/collaboratori di Azienda, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente accordo, utilizzando la App ed il circuito X“, fermo restando che “La somministrazione dei pasti è subordinata alla normale apertura di Ristorante ed al rispetto degli orari esposti, del turno di chiusura settimanale e dei periodi di chiusura per ferie”.
I Ristoranti accettano che i pagamenti dei pasti siano effettuati da Cybuspay, in nome proprio e per conto della Società, e di somministrare i pasti ai dipendenti di quest’ultima previa esibizione da parte loro dell’App X, mediante la quale verrà registrato il costo del pasto. L’Azienda da parte sua “si impegna a assegnare ai propri dipendenti/collaboratori una somma disponibile (“convenzione”) sull’App X che potrà essere utilizzata per pagare i pasti somministrati dal Ristorante” .
I Ristoranti sono a loro volta legati al circuito X da convenzioni a fronte delle quali quest’ultima “…per tutte le transazioni tracciate mediante l’App X relative alla somministrazione dei pasti effettuate da Ristorante alle Aziende convenzionate, eseguirà i relativi pagamenti a favore di Ristorante“. In particolare, “X srl, nella sua qualità di mandataria di Azienda, effettuerà i pagamenti in favore di Ristorante, pari al valore dei pasti somministrati ai dipendenti/collaboratori di Azienda e registrati mediante la App X”
I Ristoranti pagano a X una fee. Da parte sua, quest’ultima, si impegna anche ” ad emettere fattura in nome e per conto di Ristorante in favore delle Aziende convenzionate, nel rispetto dei termini di legge”.
In sede di documentazione integrativa, l’Istante ha esibito le bozze dei contratti che ha stipulato con X s.r.l. e con i Ristoranti, nonché la bozza di convenzione tra quest’ultimi e X (i.e. Accordo di adesione dell’Azienda a X, Convenzione tra Azienda e Ristorante, Accordo di adesione del Ristorante a X).
La Società chiede di conoscere l’aliquota IVA da applicare al servizio sostitutivo di mensa aziendale fornito dai Ristoranti ai suoi Collaboratori in base al contratto di cui al punto 2.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante rappresenta che in base al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”), è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti, anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.
Fa altresì presente che per l’articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413, l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, va estesa alle medesime somministrazioni rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
Pertanto l’Istante ritiene di dover adottare il seguente comportamento: stipulerà i contratti di appalto con le Società erogatrici relativamente ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, chiedendo alle stesse di fatturare i propri servizi applicando l’aliquota IVA del 4 per cento.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è circoscritto al quesito giuridico sollevato dalla Società avente a oggetto l’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare al dichiarato servizio sostitutivo di mensa aziendale che l’Istante intende fornire ai suoi Collaboratori per il tramite dell’App X e dei Ristoranti affiliati a tale circuito.
Le informazioni quindi presenti nei contratti esibiti non pertinenti con tale quesito – quali quelle sulle modalità di fatturazione delle diverse prestazioni/operazioni previste dai contratti esibiti – non sono state oggetto di apprezzamento, come anche il trattamento ai fini delle imposte dirette dell’operazione prospettata e la detrazione dell’IVA addebitata all’Istante a fronte del servizio ricevuto dai Ristoranti.
La Società afferma di voler offrire ai suoi dipendenti “un servizio sostitutivo di mensa aziendale“.
Nei 3 contratti esibiti, questa intenzione è esplicitata solo nella Convenzione che la stessa stipula con il singolo Ristorante, facente parte del circuito X.
Nel sito internet di X sono presenti maggiori dettagli sull’operazione prospettata dall’Istante. Ai fini in esame, in particolare, si ritengono rilevanti le seguenti informazioni:
- ” Non avrai più bisogno di emettere buoni pasto, richiedere fatture o conservare scontrini. Basterà pagare i pasti con l’app“;
- “X è un’app e piattaforma web, sulla quale l’azienda acquista un credito, che il singolo lavoratore può spendere in bar e ristoranti convenzionati. Alla fine del pasto, il lavoratore paga direttamente dal proprio smartphone… La fatturazione è automatica e immediata, gestita totalmente da X, per cui non serve chiedere fattura o raccogliere scontrini. Il meccanismo attraverso il quale funziona è quello della ” mensa diffusa“, per cui il ristorante o il bar forniscono all’azienda un servizio sostitutivo alla mensa interna, quindi con un’iva agevolata al 4%“;
- “I maggiori vantaggi di X riguardano proprio i ristoratori, nonostante siano loro a pagare il servizio. Il sistema dei buoni pasto, infatti, prevede trattenute che spesso superano il 20%, mentre nel caso di X sono molto più basse. E i pagamenti arrivano dopo una settimana, non due mesi. Anche la normale emissione di fatture o la gestione delle convenzioni si traduce, per i ristoratori, in tempo e lavoro amministrativo extra, che pesa sulla loro normale amministrazione. Con X l’emissione delle fatture e la gestione delle convenzioni è parte integrante del servizio svolto dall’app”.
Il servizio, dunque, che la Società intende fornire è qualificato, sul sito internet di X, come “mensa diffusa“, mentre nella convenzione stipulata con il singolo Ristoratore, affiliato X, è definito “servizio sostitutivo di mensa aziendale“.
A parere di questa Agenzia, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per classificare il servizio in queste categorie in quanto non se ne ravvisano i relativi presupposti.
Come più volte chiarito in diversi documenti di prassi, per verificare se una somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti sia riconducibile alla categoria dei servizi sostitutivi di mensa aziendale piuttosto che alle altre tipologie in cui può essere resa (ad esempio, ticket restaurant o mensa diffusa) “occorre aver riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande”.
La fattispecie oggetto del presente interpello è caratterizzata dalla presenza di 2 convenzioni sottoscritte dall’Istante (una con X e l’altra con i singoli Ristoranti), ma non sono ravvisabili le altre peculiari modalità che caratterizzano il servizio sostitutivo di mensa aziendale e quello di mensa diffusa.
X s.r.l. non eroga, infatti, alcun servizio sostitutivo di mensa aziendale nei termini chiariti in primis dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.2.3., limitandosi a pagare il Ristoratore per conto del datore di lavoro con il credito che quest’ultimo gli ha previamente messo a disposizione.
Non si riscontano nemmeno le altre caratteristiche tipiche della mensa diffusa, oggetto di chiarimenti nella risoluzione 17 maggio 2005, n. 65/E. In tale sede e con riferimento a una card elettronica (di cui l’App potrebbe essere considerata un’evoluzione), oltre alla condizione di una preventiva convenzione con il datore di lavoro, sono evidenziate ulteriori condizioni, tra cui la presenza – nella convenzione – di clausole finalizzate a evitare un impiego improprio o fraudolento dell’App, come il suo utilizzo da parte del dipendente limitatamente a una sola prestazione giornaliera, nei giorni di effettiva presenza in servizio e nell’orario stabilito per la pausa pranzo. Tali clausole sono del tutto assenti sia nella convenzione tra la Società e il singolo Ristoratore, sia in quella tra l’Istante e X s.r.l.
La citata risoluzione precisa altresì che “Le card, operando in tempo reale, non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto.
A tal fine, va precisato che nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e XZ) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l’acquisto di beni diversi presso l’esercizio convenzionato“.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello, invece, l’App incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare la “consumazione” presso il Ristorante convenzionato, nel giorno e ora, preferiti, nei limiti ovviamente del credito precostituito dalla Società (rectius datore di lavoro).
In tutto ciò, l’intervento di X è limitato al pagamento che esegue in nome proprio ma per conto dell’Istante, cui è intestata la fattura del Ristoratore, emessa materialmente da X.
Quanto a dire che l’App X funge da strumento di pagamento, come peraltro espressamente dichiarato dall’Istante in sede di documentazione integrativa, che “si tratta esclusivamente di un mezzo di pagamento. Essa stessa non dà alcun diritto autonomo ad ottenere la somministrazione di alimenti o bevande“.
Non potendo ricondurre l’operazione nell’ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, per come sono state rappresentate nelle bozze contrattuali e convenzionali sottoposte alla scrivente, si ritiene non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, bensì quelli per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 121) della Parte III della medesima Tabella.
I Ristoranti quindi fattureranno alla Società le consumazioni dei Collaboratori applicando l’aliquota IVA del 10 per cento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto - Risposta n. 231 del 28 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Trattamento IVA - Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto - Risoluzione 01 dicembre 2020, n. 75/E dell'Agenzia delle Entrate
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