La sentenza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6111 del 12 marzo 2013della Terza Sezione Civile
La Corte Suprema ha illustrato con chiarezza che l’obbligo della corresponsione dell’IVA incombe sul condannato “in virtù della legge fiscale, quale accessorio indefettibile – beninteso, a certi presupposti e mancandone inesigibilità o rivalsa, la cui sussistenza non è però esplicitamente contestata nella specie – della corresponsione del capitale, oggetto specifico della condanna ed in forza della riconosciuta sussistenza della natura o del titolo (prestazione di beni o servizi) di quest’ultima: è il principio generale ricavabile, ad es., in tema di IVA sulle spese legali” (v. Cass. n. 7551/2011), in relazione all’altro principio vigente in materia fiscale, per il quale una spesa è addebitabile al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, come nel caso di rivalsa o detrazione, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione, da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (tra le altre, Cass. n. 2474/2012).

Non è distorsione del giudicato. Detto in altri termini, l’obbligo di corresponsione dell’IVA sul capitale, “appunto perché non vi sia stata […] prospettazione di questione sulla stessa in sede cognitiva o non vi sia in sede esecutiva questione sulla sua non spettanza o sulla rivalsa o deducibilità, non è un’impropria distorsione del contenuto del giudicato, ma soltanto la produzione autonoma di un effetto legale dovuto ad una normativa pubblicistica che si aggiunge, in quanto da essa indipendente, a quello generale della vincolatività del giudicato; si tratta di due fonti diverse, che appunto coesistono e reciprocamente si integrano, non violando la corresponsione di un dovuto accessorio fiscale il principio generale dell’intangibilità e dell’estensione oggettiva stessa del giudicato sulla domanda relativa alla sorte capitale”.

La Corte, conclude, che se il titolo (esplicitamente o implicitamente) non dispone diversamente e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l’esigibilità, “compete al creditore, che agisca in via esecutiva, pure l’Iva sulla sorta capitale oggetto di una condanna per prestazioni a quella soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo”.

La vicenda. Nel caso di specie, una società di capitali in liquidazione si è opposta all’esecuzione intrapresa da altra società, lamentando l’eccessività della somma precettata e, in particolare, la non spettanza del capitale, in quanto eccedente l’importo espressamente oggetto della condanna inflittale dal Tribunale, nonché di quanto chiesto a titolo di IVA sulle spese legali liquidate nelle sentenze, rispettivamente, di primo e di secondo grado, oltre che su quelle successive e relative a quest’ultima. Dal canto suo, l’opposta si è costituita in giudizio, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sull’IVA su spese legali, ma insistendo sulla spettanza dell’imposta sulla sorte capitale della condanna per canoni di locazione.

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