AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2020, n. 525
IVA – Articolo 124 decreto rilancio – Abbigliamento protettivo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) chiede chiarimenti in relazione all’interpretazione dell’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 1, capoverso 2, che stabilisce il regime di esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, l’applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento per gli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”.
L’Istante afferma di essere:
– un’azienda importatrice dei seguenti prodotti tutti provvisti di marcatura CE e certificazione (DPI): guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo e
– di venderli ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione (GD e DO), del settore sanitario e a grossisti.
Dal tenore letterale della norma, la Società ritiene che l’esenzione IVA e, successivamente, l’applicazione dell’IVA ridotta del 5 per cento, spetterebbe agli articoli di cui sopra al ricorrere di due requisiti fondamentali, cioè essere qualificati DPI ed essere destinati a finalità sanitarie.
A parere del Contribuente, la locuzione impiegata dal legislatore – “finalità sanitarie” – appare generica e soprattutto foriera di diverse interpretazioni sul relativo significato: in particolare solleva il dubbio su quali finalità debbano essere considerate sanitarie e, conseguentemente, a quali cessioni debba applicarsi il regime di esenzione e successiva riduzione dell’aliquota al 5 per cento. In altri termini, solleva qualche dubbio in merito alle cessioni alle aziende della grande distribuzione (GD e DO) che utilizzano tali prodotti sia ai fini della protezione (sanitaria) dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di applicare l’esenzione IVA a tutte le aziende della filiera alimentare, aziende del settore sanitario, aziende della grande distribuzione (GD e DO), ma per le aziende degli altri settori merceologici, dietro rilascio di autocertificazione che attesti l’utilizzo per finalità sanitarie. Al riguardo, pertanto, chiede un chiarimento sul concetto di finalità sanitarie e sui destinatari dell’esenzione (tipologie di aziende interessate).
Parere dell’Agenzia delle entrate
Al quesito sollevato dall’Istante è stata data una risposta di carattere generale nella circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+ n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991), con la quale la scrivente ha fornito dei primi chiarimenti interpretativi e operativi in merito all’articolo 124 del Decreto Rilancio (in seguito, “articolo 124”).
Ai fini in esame rileva in particolare il paragrafo 2.11 (cui si rimanda per ogni dettaglio), dove è stato precisato che possono godere del regime IVA introdotto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio gli articoli di abbigliamento con le seguenti caratteristiche:
1. siano classificabili nei relativi codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D;
2. siano dei DPI oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020, e relativi aggiornamenti, rubricato «Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della salute;
3. siano destinati a essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.
Si ricorda inoltre che nella medesima circolare, al paragrafo 1, relativo all’ambito applicativo è stato affermato che “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
Fatte quindi tali premesse e a ulteriore integrazione di quanto già chiarito nella citata circolare, si precisa che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.