AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 settembre 2021, n. 585
IVA – Articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è un ente non commerciale e nell’esercizio delle proprie funzioni provvede all’approvvigionamento di dispositivi medici e di attrezzature sanitarie per il contrasto della pandemia da Covid-19.
A tale riguardo, chiede se il regime IVA di cui all’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 può essere applicato ai seguenti beni:
1. reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid: trattasi di beni strettamente necessari e indispensabili, senza i quali i tamponi e la strumentazione per la diagnostica non potrebbero essere utilizzati. Inoltre, tali beni sono elencati al punto 29 della Decisione della Commissione 2020/491 della Commissione europea;
2. portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea: si riferiscono ad attrezzature a sostegno dei termoscanner, posizionati all’ingresso degli ospedali o aree pubbliche e svolgono la funzione di permettere una lettura veloce e computerizzata della temperatura corporea, al fine di garantire un’efficace individuazione dei soggetti a rischio Covid. Per le loro caratteristiche, si ritengono strettamente accessori all’apparecchio per la misurazione della temperatura corporea;
3. supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti: trattasi di attrezzattura di sostegno dei dispenser (cd. colonnina) posti all’interno degli ospedali o delle aree pubbliche, senza i quali non potrebbe essere garantito il corretto uso degli stessi.
Anche questi beni devono ritenersi strettamente accessori ai dispenser;
4. kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina IVA in argomento. In particolare, si riferiscono al materiale necessario ed indispensabile per il corretto funzionamento dei ventilatori polmonari, pareti funzionali, caschi di ventilazione, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, aspiratori elettrici, ecotomografi portatili. Tale materiale è indicato al punto 10 dell’elenco contenuto nella sopra citata Decisione della Commissione europea;
5. provette non sterili: riguardano il materiale utilizzato nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro che, sulla base della Decisione della Commissione europea, sono ricompresi al punto 29 dell’elenco e, quindi, esenti da IVA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che i beni descritti possano beneficiare del regime IVA di favore.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alle cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai sensi della norma appena richiamata, le cessioni dei beni sono esenti da IVA senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.
Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 124 (“Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) aggiunge, nella Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante i beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%, il seguente comma “1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherina Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento e, ai fini dell’importazione dei beni, ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione, cui è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.
Per quanto di interesse in questa sede, nella recente circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E (nel prosieguo, anche la “circolare”), è stato precisato che si tratta di alcuni dei beni contenuti nell’elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020 che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e sino al 31 ottobre 2020, salvo successive proroghe, autorizza gli Stati Membri ad accordare al ricorrere di determinati presupposti e condizioni l’importazione di questi beni in esenzione da dazi e da IVA.
A differenza dell’allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 citata, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 124 del decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa.
Con riferimento ai codici doganali forniti dall’ADM, la menzionata circolare n. 26/E ha anche precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM.
Quest’ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.
Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi, a cui si rinvia, si fornisce risposta ai quesiti posti dall’istante.
1. reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid: al paragrafo 2.7. Definizione di «strumentazione per diagnostica per COVID-19» della circolare è stato chiarito che rientrano in tale categoria gli strumenti e le attrezzature classificabili nei seguenti codici doganali richiamati dalla circolare 12/D dell’ADM: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080.
Pertanto, con riferimento al quesito vertente sul trattamento Iva dei reagenti, si rappresenta che possono beneficiare del regime di favore solo quelli che rientrano nelle voci doganali indicate nella circolare.
Per quanto concerne “gli altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid“, come già indicato in premessa, l’elenco dei beni indicati al comma 1, dell’articolo 124 del decreto Rilancio ha carattere tassativo, per cui, l’assenza di ulteriori elementi che consentono di identificare di quali beni di consumo si tratta, non consente alla scrivente di fornire risposta su tale punto;
2. portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea: al paragrafo 2.1. Definizione di «termometri» della circolare è stato precisato che rientrano in tale definizione gli strumenti utilizzati per la misurazione della temperatura corporea. Al successivo paragrafo 2.13 Pezzi di ricambio e beni accessori è stato altresì chiarito che al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’articolo 124. Nel caso di specie, si condivide la soluzione prospettata dall’istante, a condizione che l’attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo;
3. supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti: al paragrafo 2.4
Definizione di «dispenser a muro per disinfettanti» della circolare è stato precisato quanto segue: “Nel richiamare la nozione di «dispenser a muro per disinfettanti», la norma ha inteso agevolare i distributori di disinfettanti che presentino elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio.
Sono di contro escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.”.
Coerentemente con la lettera della norma, possono rientrare nel regime di esenzione solo le cosiddette colonnine che presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili);
4. kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina in argomento: come precisato al paragrafo
2.9 Prodotti utilizzati per mitigare l’impatto della pandemia non espressamente menzionati nell’elenco di cui all’articolo 124 della circolare, l’elenco del comma 1 ha carattere tassativo e il regime IVA previsto non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati. Nel citato elenco non è compresa la definizione ” kit/accessori/componenti e software”, individuati dalla Decisione della Commissione europea al punto 10, che si riferisce a “materiali medicali di consumo: kit di intubazione – forbici laparoscopiche – siringhe, con o senza aghi – aghi tubolari in metallo e aghi per suture – aghi, cateteri, cannule – kit per accesso vascolare”. I codici doganali, ivi richiamati, non figurano nella Circolare 12/D, ad eccezione dei codici ex 9018 9084 “strumentazione per accesso vascolare” ed ex 9018 90 “strumentazione per diagnostica Covid-19”, in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola;
5. provette non sterili: il nuovo comma 1.ter.1 della Tabella A del decreto IVA comprende espressamente la voce “provette sterili “, pertanto diversamente dalla soluzione prospettata dall’istante, le “provette non sterili” non rientrano nella definizione di “strumentazione per diagnostica per COVID-19”.
Le suesposte considerazioni esulano dalla qualifica di ente non commerciale rappresentata dall’istante e che non costituisce oggetto dell’interpello in oggetto.
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