AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 marzo 2021, n. 130
IVA – Articolo 3, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 (obbligo di fare o di non fare) o Articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali).
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito anche “Società” o “istante”), ha formulato un’istanza di interpello avente ad oggetto la corretta applicazione della normativa IVA ai corrispettivi ricevuti a fronte di talune obbligazioni assunte nei confronti della fondazione di diritto del Paese UE (A) BETA, per effetto della stipula di un contratto di transazione in data ___ 2019 (di seguito anche “TC”).
Il quesito sottoposto all’attenzione della scrivente è volto a stabilire se le obbligazioni assunte da ALFA nei confronti di BETA e GAMMA, con la stipulazione del contratto di transazione, si qualifichino come prestazioni imponibili di servizi da parte di ALFA verso BETA e GAMMA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché consistono in un complessivo obbligo di fare o di non fare, ovvero se tali servizi possano considerarsi esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché relativi “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali.
Tanto premesso in via generale, la Società rappresenta quanto segue: ALFA è una Società per azioni di diritto italiano.
BETA è una fondazione privata di diritto del Paese UE (A), il cui scopo consiste “(nel)la diligente amministrazione dei beni della fondazione, la salvaguardia della continuazione e della crescita delle società che la fondazione detiene direttamente o indirettamente o di cui acquisisce azioni, nonché la promozione dell’imprenditoria del Paese UE (A)”. BETA non esercita attività soggette ad IVA nel Paese UE (A), non si qualifica come soggetto passivo ai sensi della legge IVA del Paese UE (A) e non possiede un numero di P.IVA nel Paese UE (A). Essa controlla al 100% le seguenti società di diritto del Paese UE (A): BB, BH e BI.
GAMMA è una fondazione privata di diritto del Paese UE (A). GAMMA non esercita attività soggette ad IVA nel Paese UE (A), non si qualifica come soggetto passivo ai sensi della legge IVA del Paese UE (A) e non possiede un numero di P.IVA nel Paese UE (A).
ALFA è l’unico azionista di DELTA società di diritto del Paese UE (B). La Società, in considerazione del suo status di azionista unico di DELTA, è sia il “beneficiario” che il “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA – seppur con le limitazioni indicate nell’articolo VI dell’Atto Costitutivo di BETA.
Al riguardo, l’articolo VI, paragrafo 1 dell’Atto Costitutivo di BETA prevede che “in proporzione alle relative azioni, gli azionisti di DELTA [ndr ALFA] sono i beneficiari della fondazione”. Inoltre, “i beneficiari non hanno diritto ad alcuna rendita da parte della fondazione. In linea di principio, i beneficiari non riceveranno alcuna rendita continuativa dalla fondazione, a meno che non sia giustificata da circostanze straordinarie”. Il paragrafo 3 del citato articolo dispone “in proporzione alle azioni possedute, gli azionisti di DELTA [ndr ALFA] sono i beneficiari in caso di liquidazione della fondazione”.
La Società, in data ___ 2008 e ___ 2019, ha stipulato rispettivamente due contratti: il primo, è un contratto di compravendita (d’ora in poi anche “PPRPA”), con il quale ALFA ha, tra l’altro, rinunciato in favore di una società di diritto del Paese UE (A) BI alla posizione di “beneficiario” di BETA.
Con tale contratto, ALFA:
(i) confermava che “è l’azionista unico di DELTA e conseguentemente beneficiario di BETA già dalla data dell’accordo e sino alla stipula [del PPRPA] ; e
(ii) ” rinuncia[va] alla sua posizione di beneficiario di BETA, ivi includendo tutti i relativi diritti, ed assegna[va] ogni rimanente presente o futuro beneficio o diritto, se ve ne fossero, a [BI]”.
Il secondo (cd TC), è un contratto di transazione, stipulato tra ALFA, EPSILON, BETA, BI, BH e GAMMA, con il quale ALFA ha ceduto, tra gli altri, la posizione di ” beneficiario in caso di liquidazione” di BETA alla fondazione privata di diritto del Paese UE (A) GAMMA.
Secondo quanto rappresentato dalla Società, il “beneficiario in caso di liquidazione” è il soggetto cui spettano i beni della fondazione in caso di sua dissoluzione. A tale riguardo l’istante, ha chiarito che “il beneficiario è il soggetto a vantaggio del quale la fondazione è costituita e che ha diritto a percepire eventuali distribuzioni durante la vita della fondazione secondo l’atto costitutivo della fondazione. Nel caso di specie BETA non ha obbligo di distribuire. Qualora lo avesse fatto prima del PPRPA del 2008 (e della rinuncia a tale posizione ivi contenuta), il beneficiario sarebbe stato ALFA in qualità di azionista di DELTA (…). L'”ultimate benefciary” o “benefciary upon dissolution” è [invece] il soggetto cui spettano i beni della fondazione in caso di sua dissoluzione, tale posizione da atto costitutivo spetta a ALFA in qualità di azionista di DELTA.
In particolare, con la stipulazione del TC avvenuto con (tra le altre) BETA, BI e GAMMA (insieme, “le Parti”), l’istante:
(i) “confermava la rinuncia irrevocabile di “beneficiario” di BETA, formalizzata attraverso il PPRPA stipulato il __ 2008;
(ii) assumeva l’obbligo di trasferire la sua posizione di “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA a GAMMA;
(iii) si impegnava a supportare una modifica dell’atto costitutivo di BETA, così che GAMMA risultasse il solo “beneficiario in caso di liquidazione di BETA ” e fosse cancellata ogni altra disposizione, in base alla quale agli azionisti di DELTA sono garantiti diritti in qualità di “beneficiario ” o “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA; e
(iv) si impegnava a modificare lo statuto di DELTA, così da prevedere che alcun azionista di DELTA possa divenire il beneficiario di BETA”. In particolare ai sensi dell’articolo 3.6 del TC, ALFA “dovrà approvare una delibera assembleare (…) per modificare lo statuto di DELTA così che questo preveda che alcun azionista di DELTA possa essere beneficiario di BETA ai sensi dell’articolo VI, paragrafo 1 dell’Atto di Costituzione”;
Come rappresentato da ALFA, in diretta connessione con gli impegni assunti dalla Società, ai sensi dell’articolo 12 del TC, quest’ultima riceverà rispettivamente totali Euro … da BETA e Euro … da GAMMA.
Il pagamento è previsto in 3 rate:
1) la prima “alla data della sottoscrizione”, ovvero il “giorno in cui questo contratto è sottoscritto o stipulato tra le parti. Ciò si è verificato il __ 2019;
2) la seconda alla modifica dell’Atto Costitutivo di BETA;
3) la terza al trasferimento dello status di “beneficiario in caso di liquidazione” e alle modifiche dell’Atto Costitutivo di DELTA.
A parere dell’istante, poiché i servizi sono resi da ALFA a destinatari (BETA e GAMMA) non soggetti passivi, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972 il luogo di effettuazione della prestazione è l’Italia, ovvero il luogo in cui il prestatore (ALFA) è stabilito.
Occorre precisare che la Società in ottica prudenziale, ha considerato le somme percepite quali corrispettivi di prestazioni di servizi generiche imponibili ai fini IVA, rientranti tra “le obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte” di cui all’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente emissione della fattura con IVA italiana (ad aliquota ordinaria) a fronte del pagamento della prima rata.
Infine, l’istante segnala che, in base a quanto stabilito dall’articolo 21.4 del TC, ogni ammontare contrattualmente stabilito all’articolo 12 in connessione con gli impegni assunti da ALFA sarà aumentato in base ad un apposito coefficiente moltiplicativo (pari a …) qualora detti ammontari siano successivamente riconosciuti esenti da IVA, per effetto di una pronuncia interpretativa da parte delle autorità fiscali competenti.
Tanto premesso, con l’istanza di interpello specificata in oggetto, l’Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa IVA ai corrispettivi conseguiti ai sensi dell’articolo 12 del TC, in contropartita delle obbligazioni assunte nel medesimo contratto e, in particolare, se gli stessi vadano inquadrati come
(i) corrispettivi di prestazioni di servizi generiche, imponibili ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero come
(ii) corrispettivi di operazioni relative a titoli, esenti ai fini IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante rappresenta che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da (. ) obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Da ciò discende che, anche le obbligazioni contrattuali generiche che emergono da un contratto possono costituire una prestazione di servizi; questo avviene, in particolare, quando una parte è tenuta a porre in essere una determinata condotta, in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte dell’altra. In tal caso, occorre verificare che il detto pagamento si qualifichi come corrispettivo per la prestazione di servizi resa dall’altra parte (ovvero, per la condotta dell’altra parte) e non, ad esempio, come risarcimento.
Ciò detto, la Società rappresenta che, come indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20233 del 31 luglio 2018, qualsiasi obbligo di fare, non fare e di permettere in cambio di un corrispettivo si qualifica proprio come una prestazione di servizi ai fini IVA.
L’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti, da cui sorgono obbligazioni reciproche economicamente apprezzabili, è la condizione per qualificare una transazione come una prestazione di servizi ai fini IVA.
L’istante afferma che, quanto sopra rappresentato, è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, laddove i giudici europei hanno chiarito che “una prestazione di servizi è imponibile (…) quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato e il controvalore ricevuto (…). Una prestazione configura pertanto un’operazione imponibile (…) quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza caso C-174/2000 Kennemer Golf, paragrafo 39).
Ne discende che, qualsiasi obbligazione derivante da un accordo contrattuale che preveda un corrispettivo in cambio di una determinata condotta può qualificarsi come una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, a prescindere dalla circostanza che dette obbligazioni si sostanzino, in pratica, in una condotta positiva (fare qualcosa) ovvero negativa (astenersi dal fare qualcosa) del prestatore di servizi.
Di conseguenza, l’istante ritiene che “gli obblighi che ha assunto ai sensi del TC andrebbero qualificati come una prestazione di servizi resa nei confronti di BETA e GAMMA, poiché essi consistono nell’impegno contrattuale di ALFA di fare (ad esempio, di confermare la rinuncia, di trasferire lo status di “beneficiario in caso di liquidazione”, di supportare ogni modifica all’Atto Costitutivo di BETA, etc.) o di non fare (ad esempio, di non trasferire lo status di “beneficiario in caso di liquidazione ” a soggetto diverso da GAMMA) in cambio di remunerazione. Pertanto, gli ammontari che ALFA riceve da BETA e GAMMA si qualificano come corrispettivo per i servizi che l’istante renderà, adempiendo alle obbligazioni assunte”.
Muovendo da tale presupposto, la Società rappresenta che “tutte le obbligazioni assunte dal prestatore ALFA sono direttamente connesse al suo status di azionista unico di DELTA e, di conseguenza, di “beneficiario ” e “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA (si veda l’articolo VI dell’Atto Costitutivo di BETA)”.
Per questa ragione, ALFA ritiene che i servizi che presta a BETA e GAMMA possano qualificarsi come “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali” e possano, quindi considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
A supporto della propria tesi interpretativa, l’istante individua i motivi di seguito descritti.
Per quanto è nella conoscenza di ALFA, un caso simile a quello di specie non è mai stato trattato dall’Amministrazione finanziaria in alcuna Risoluzione o Circolare Ministeriale. Tuttavia, la Società afferma che “l’Amministrazione fiscale, in numerose Risoluzioni Ministeriali (si veda, a titolo esemplificativo, la Risoluzione n. 205/2001, che tratta dell’esenzione IVA applicabile ai servizi bancari) ha fatto propria l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva IVA (precedentemente, articolo 13B(d), punto 5 della Sesta Direttiva)”.
Ciò detto, la Società rappresenta che la Corte di Giustizia ha definito per la prima volta la portata e le condizioni cui è soggetta l’esenzione IVA per i servizi finanziari nella sentenza relativa al caso C-2/95 SDC, quando è stato chiarito che “le operazioni relative alle azioni e agli altri titoli, di cui all’art. 13, parte B lett. d) punto 5, della sesta direttiva, (. ) hanno ad oggetto le operazioni effettuate sul mercato dei valori mobiliari (paragrafo 72). “Occorre aggiungere che la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti” (paragrafo 73). Pertanto, come esposto dall’istante, in tale causa (caso C-2/95 SDC), i Giudici Europei hanno fornito una definizione molto ampia di “operazioni relative alle azioni e agli altri titoli” che, in linea di principio, includerebbe transazioni finalizzate non solo a cedere azioni ed altri titoli, ma anche, potenzialmente a modificare i diritti e gli obblighi che derivano da quelle azioni.
L’istante asserisce che, quanto sopra descritto, è stato ulteriormente confermato dalla Corte di Giustizia, ad esempio, nella sentenza CSC, in cui la Corte ha precisato che “i termini “operazioni relative a titoli” riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli” (paragrafo 33); ed inoltre che, la Corte di Giustizia nella stessa sentenza, ha ammesso che la lettera della Direttiva IVA non impedisce l’applicazione dell’esenzione IVA pure nei casi in cui l’operazione è suddivisa in più prestazioni separate, che dovrebbero pertanto beneficiare, anch’esse dell’esenzione dall’IVA.
Sulla base di quanto sopra esposto, ne consegue che, l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 potrebbe applicarsi a prestazioni di servizi che determinino sia un “pieno” trasferimento di azioni, sia una “mera” modifica dei diritti e degli obblighi connessi alle stesse azioni, purché, in entrambi i casi, implichino una alterazione della situazione giuridica e finanziaria delle parti.
Ciò, a parere dell’istante, è ulteriormente confermato dalla circostanza che la stessa Corte di Giustizia, nel caso C-540/09 Skandinaviska Enskilda Banken, ha chiarito (al paragrafo 33) che anche la mera possibilità che una obbligazione contrattuale sia idonea a creare, modificare o estinguere diritti sulla proprietà delle azioni, è sufficiente per qualificare detta prestazione di servizi tra le operazioni su titoli.
Pertanto, secondo quanto affermato dall’istante, “sulla scorta della succitata giurisprudenza comunitaria, il cui contenuto – come detto – è stato espressamente ribadito dall’Agenzia delle entrate in numerose Risoluzioni Ministeriali, sarebbe possibile concludere che i servizi che ALFA rende a BETA e GAMMA in relazione al TC si qualificano come “relativi ad azioni”, ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/72, poiché determinano una diretta alterazione dei diritti e degli obblighi di ALFA, derivanti dalle azioni che l’istante detiene in DELTA”.
A supporto di tale tesi, l’istante rappresenta che, di fatto, ALFA riceverebbe un compenso ai sensi del TC solo perché, in qualità di azionista unico di DELTA, rinuncia ai propri diritti quale “beneficiario” e “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA.
Ciò, sarebbe inoltre confermato dalla circostanza che, prima del TC, qualsiasi azionista di DELTA (ad esempio, un soggetto terzo che avesse acquistato da ALFA azioni in DELTA) avrebbe automaticamente acquisito lo status di “beneficiario” e “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA, in virtù della sola titolarità delle azioni.
Pertanto, attraverso il TC, “ALFA ha acconsentito – verso un corrispettivo – a far si che questi diritti non possano più essere connessi alle azioni di DELTA, ossia che una parte dei diritti (quelli che conferiscono lo status di “beneficiario” e “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA) derivanti dalle azioni di DELTA sarà estinta, così incidendo anche sui possibili futuri azionisti di DELTA, che non potranno più beneficiare di questi diritti. Queste modifiche dei diritti garantiti dall’azionista di DELTA andranno riflesse nell’Atto Costitutivo di BETA e nello Statuto di DELTA”.
Il TC, secondo quanto esposto dalla Società, altererebbe la posizione giuridica e finanziaria di ALFA con riferimento alle azioni di DELTA. ALFA riceve un pagamento sulla base del TC come corrispettivo per la perdita di valore delle sue azioni in DELTA, poiché dette azioni non attribuiranno più lo status di “beneficiario” e “beneficiario in caso di liquidazione” di BETA.
Dunque, a parere dell’istante, le obbligazioni derivanti dal TC sarebbero idonee a ” creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi ai titoli”, ovvero con riferimento alle azioni in DELTA, e si qualificherebbero pertanto, come “operazioni relative ad azioni” ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ad ulteriore riprova della tesi sostenuta, la Società rappresenta che il caso di specie offre, inoltre, spunti di analogia con il trattamento dell’usufrutto su azioni ai fini dell’IVA.
L’azionista che costituisce un usufrutto su azioni può ricevere un corrispettivo per la perdita di futuri dividendi e per la (possibile) perdita di diritti di voto che, per la durata dell’usufrutto, sono goduti da un altro soggetto. La costituzione di usufrutto su azioni va annoverato, anch’esso, tra le “operazioni relative ad azioni” ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Analogamente a quanto avviene sulla scorta del TC, l’azionista che costituisce un usufrutto su azioni riceve un pagamento poiché i diritti sulle proprie azioni vengono parzialmente ridotti. Ciò, a parere dell’istante, conferma ulteriormente che, nel caso di specie, il servizio prestato da ALFA, consistente nell’adempimento di una serie di obbligazioni contrattuali strettamente dipendenti dalla posizione di ALFA come azionista unico di DELTA, andrebbe qualificato come servizio esente relativo “ad azioni, obbligazioni o altri titoli rappresentativi di merci e a quote sociali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con la presente istanza di interpello, la Società chiede chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA da riservare alle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti di BETA e GAMMA, ovvero se tali obbligazioni si qualifichino come prestazioni imponibili di servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché consistono in un complessivo obbligo di fare o di non fare, ovvero se tali servizi possano considerarsi esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché relativi “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali”.
Preliminarmente occorre rappresentare che, poiché i servizi sono resi a destinatari (BETA e GAMMA) non soggetti passivi, ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972 il luogo di effettuazione della prestazione è l’Italia, ovvero il luogo in cui il prestatore (ALFA) è stabilito.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
A riguardo, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20233 del 31 luglio 2018, ha specificato che “(…) tutto ciò che ha ad oggetto un fare o un non fare o un permettere costituisce operazione imponibile ai sensi dell’art. 3 d.p.r. n. 633 cit. (Cass. sez. trib. n. 6607 del 2013; Cass. sez. trib. n. 215 del 2002)”, ed inoltre, che “(…) la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un’operazione soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte giust. n. 263 del 2016; Corte giust. n. 174 del 2002)”, precisando infine che “la prestazione di servizi viene connotata dalle rammentate fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione di beni gravante sul consumo e – quindi – prescinde da quest’ultimo”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che “una prestazione di servizi è imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato e il controvalore ricevuto (…). Una prestazione configura pertanto un’operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza caso C-174/2000 Kennemer Golf, paragrafo 39)
Ciò detto, sulla base del quesito sottoposto all’attenzione della scrivente, occorre stabilire se le prestazioni di servizi che ALFA eroga nei confronti di BETA e GAMMA rientrino o meno tra le operazioni esenti dall’imposta, elencate nell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La Società ritiene che i servizi che presta a BETA e GAMMA possano qualificarsi come “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali e possano considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
A tale riguardo preme rilevare, preliminarmente, che, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 5 giugno 1997, C-2/95, caso SDC “secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sulla cifra d’affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo”. Inoltre, (…) “le esenzioni costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario le quali vanno inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA instaurato dalla direttivi..
Ciò posto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono esenti da IVA, tra le altre, le operazioni relative alle azioni ed alle quote sociali. Sia le azioni che le quote sociali sono qualificabili come titoli di partecipazione perché attestano la qualità di azionista o di socio di un ente collettivo. Assumendo la qualifica di socio, il proprietario/possessore dell’azione o della quota sociale è titolare sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativi.
Nel caso di specie, il “beneficio” connesso alla liquidazione del patrimonio della fondazione BETA è stato “attribuito” al titolare dell’azione di DELTA (ossia ALFA). Tale “beneficio” si caratterizza, tuttavia, per non essere un diritto incorporato nel titolo azionario di DELTA, come avviene ad esempio per i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalla titolarità o dal possesso dell’azione di DELTA.
In altre parole, lo status di “beneficiario” e “beneficiario in caso di liquidazione” è stato “attribuito” ad ALFA, secondo l’articolo VI dell’Atto Costitutivo di BETA, in quanto azionista” di DELTA ma tali benefici non sono incorporati direttamente nel “titolo” ovvero nell’azione di DELTA.
Non risulta, infatti, che dei diritti in questione sia mai stata data alcuna indicazione nello Statuto di DELTA, essendo la formalizzazione degli stessi contenuta, esclusivamente, nel più volte richiamato articolo VI dell’Atto Costitutivo di BETA. Peraltro, come chiarito dalla Società nel corso dell’istruttoria, il termine entro cui ALFA si impegnava a modificare lo statuto stesso risulta scaduto il __ 2020, senza che BETA abbia chiesto di procedere a tale modifica.
A tale riguardo, preme rilevare che come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-235/00, paragrafo 33, le “operazioni relative a titoli sono operazioni atte a creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo, tuttavia “solo le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo e sono atte ad incidere sul suo contenuto, come, tra l’altro, l’emissione, il trasferimento, la girata, il pagamento e l’ammortamento, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione fiscale in esame. Le altre, ancorché strumentali, ne sono escluse” (Conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz – Jarabo Colomer, relative alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea caso C-235/00 CSC, paragrafo 29).
Nel caso di specie, la rinuncia allo status di “beneficiario” e “beneficiario in caso di liquidazione” formalizzata nel più volte citato TC, non produce effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo DELTA e non altera né estingue i diritti patrimoniali e non patrimoniali incorporati nel titolo stesso, determinando, esclusivamente, la liquidazione di quanto maturato da ALFA per il periodo in cui la stessa, ai sensi dell’articolo VI dell’Atto Costitutivo di BETA, è risultata essere ” beneficiario in caso di liquidazione” della fondazione.
Ne deriva che tutte le obbligazioni assunte da ALFA nei confronti di BETA e GAMMA, sulla base del TC, in connessione con lo status di “beneficiario” e ” beneficiario di liquidazione” della fondazione devono qualificarsi come prestazioni imponibili di servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché consistono in un complessivo obbligo di fare o di non fare e non producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo, come richiesto ai fini dell’esenzione dall’articolo 10, comma 1, n. 4 del medesimo decreto.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti rappresentati dall’Istante e della relativa documentazione prodotta, assunti acriticamente ai fini della presente risposta nel presupposto della loro veridicità e correttezza.
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