La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20302 del 04 settembre 2013 intervenendo in tema di detrazione IVA ha statuito che non è possibile recuperare l’IVA su operazioni di acquisto e rivendita di autovetture, qualora siano state indebitamente assoggettate al regime speciale del “margine di utile”, qualora le parti coinvolte non soddisfino i requisiti soggettivi previsti dal DL 41/1995.
Gli Ermellini con la sentenza in esame hanno ribadendo che la corretta applicazione di tale disciplina presuppone la sussistenza di specifiche condizioni contenute nell’art. 36 del predetto Decreto. Le predette condizioni sono individuate dal presupposto oggettivo e soggettivo:
- oggettive quelle che attengono alla natura del bene compravenduto;
- soggettive sono quelle riguardanti l’originario cedente, ed in particolare la circostanza che costui non abbia potuto esercitare, nel proprio Stato, alcuna rivalsa per l’IVA versata quando acquistò il bene (Cass. 3427/2010).
Pertanto il corretto adempimento degli oneri formali attinenti alla documentazione della cessione ed in particolare l’annotazione in fattura, da parte del cedente, del regime del margine di utile non esaurisce la prova dell’effettiva esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che consentono l’operatività di questo regime speciale.
Risulta, pertanto, necessario dimostrare che il cedente ha assolto l’imposta in modo definitivo, e rientra tra i soggetti contemplati dalla norma:
- privato consumatore,
- oppure non ha potuto detrarre l’IVA a causa della destinazione del bene ad un’attività esente,
- o agisce in regime di franchigia nel proprio Stato membro,
- o non ha ancora assoggettato, a sua volta, l’acquisto al regime del margine di utile.
Per cui la mancanza di corrispondenza tra la rappresentazione documentale dell’operazione di cessione in regime del margine e quella, invece, effettivamente realizzata dalle parti – un’ordinaria cessione intracomunitaria soggetta ad IVA nel Paese di destinazione (art. 38, DL 331/1993) – avrà come effetto la possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di contestare l’operazione, qualora emergano elementi oggettivi, idonei a fondare pure accertamenti di tipo presuntivo, che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario: al ricorrere di tale ipotesi, quest’ultimo è tenuto, quale soggetto che intende avvalersi del regime speciale del margine, a provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l’applicazione e, quindi, la mancata detrazione dell’IVA “a monte” da parte del cedente (Cass. 15219/2012, 8828/2012 e 866/2012).
Per cui risulta essenziale la questione della rilevabilità, da parte del cessionario, di elementi sintomatici emergenti dalla situazione concreta, e tali da indurre a sospetto di frode le operazioni di cessione concluse con i fornitori: ad esempio, il libretto di circolazione fornisce indizi in merito all’intestazione proprietaria, in capo ad un soggetto legittimato ad esercitare la detrazione dell’IVA corrisposta in rivalsa con l’acquisto “a monte”.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che le successive cessioni nazionali, effettuate nell’ambito del Paese membro, degli stessi beni originariamente introdotti nel territorio dello Stato, in esecuzione di cessioni intracomunitarie, non precludono all’Amministrazione finanziaria di contestare l’indebita applicazione del regime del margine anche in relazione alle vendite successive, tra operatori residenti nel medesimo Stato membro: il diritto all’applicazione del regime del margine dell’utile, a cui vengono assoggettate le cessioni a catena dei medesimi autoveicoli usati, deve, infatti, rispondere allo stesso presupposto normativo secondo cui nessuno dei soggetti cedenti, intervenuto nella serie delle operazioni di vendita, deve aver detratto l’IVA (Corte di Giustizia Ue, causa C-160/11).
La responsabilità del cessionario per l’obbligazione tributaria derivante dal fatto illecito del cedente, o del terzo comunque inseritosi nella catena delle cessioni del bene, rimane esclusa dalla condizione essenziale che tale contribuente “non aveva o non doveva avere conoscenza” (Corte di Giustizia Ue cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03): la buona fede del cessionario è riconosciuta soltanto agli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere, al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode.
La buona fede deve desumersi non soltanto dall’oggettiva estraneità del soggetto alla frode fiscale, ma anche dall’ignoranza incolpevole delle intenzioni frodatorie attuate dall’acquirente o da terzi: rimane, tuttavia, esclusa qualora, dalle circostanze concrete, emergano indizi tali per cui il cedente “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che l’operazione intracomunitaria veniva ad iscriversi in una frode fiscale (Corte di Giustizia Ue causa C-384/04).