La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20302 del 04 settembre 2013 intervenendo in tema di detrazione IVA ha statuito che non è possibile recuperare l’IVA su operazioni di acquisto e rivendita di autovetture, qualora siano state indebitamente assoggettate al regime speciale del “margine di utile”, qualora le parti coinvolte non soddisfino i requisiti soggettivi previsti dal DL 41/1995.
Gli Ermellini con la sentenza in esame hanno ribadendo che la corretta applicazione di tale disciplina presuppone la sussistenza di specifiche condizioni contenute nell’art. 36 del predetto Decreto. Le predette condizioni sono individuate dal presupposto oggettivo e soggettivo:
- oggettive quelle che attengono alla natura del bene compravenduto;
- soggettive sono quelle riguardanti l’originario cedente, ed in particolare la circostanza che costui non abbia potuto esercitare, nel proprio Stato, alcuna rivalsa per l’IVA versata quando acquistò il bene (Cass. 3427/2010).
Pertanto il corretto adempimento degli oneri formali attinenti alla documentazione della cessione ed in particolare l’annotazione in fattura, da parte del cedente, del regime del margine di utile non esaurisce la prova dell’effettiva esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che consentono l’operatività di questo regime speciale.
Risulta, pertanto, necessario dimostrare che il cedente ha assolto l’imposta in modo definitivo, e rientra tra i soggetti contemplati dalla norma:
- privato consumatore,
- oppure non ha potuto detrarre l’IVA a causa della destinazione del bene ad un’attività esente,
- o agisce in regime di franchigia nel proprio Stato membro,
- o non ha ancora assoggettato, a sua volta, l’acquisto al regime del margine di utile.
Per cui la mancanza di corrispondenza tra la rappresentazione documentale dell’operazione di cessione in regime del margine e quella, invece, effettivamente realizzata dalle parti – un’ordinaria cessione intracomunitaria soggetta ad IVA nel Paese di destinazione (art. 38, DL 331/1993) – avrà come effetto la possibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria di contestare l’operazione, qualora emergano elementi oggettivi, idonei a fondare pure accertamenti di tipo presuntivo, che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario: al ricorrere di tale ipotesi, quest’ultimo è tenuto, quale soggetto che intende avvalersi del regime speciale del margine, a provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l’applicazione e, quindi, la mancata detrazione dell’IVA “a monte” da parte del cedente (Cass. 15219/2012, 8828/2012 e 866/2012).
Per cui risulta essenziale la questione della rilevabilità, da parte del cessionario, di elementi sintomatici emergenti dalla situazione concreta, e tali da indurre a sospetto di frode le operazioni di cessione concluse con i fornitori: ad esempio, il libretto di circolazione fornisce indizi in merito all’intestazione proprietaria, in capo ad un soggetto legittimato ad esercitare la detrazione dell’IVA corrisposta in rivalsa con l’acquisto “a monte”.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che le successive cessioni nazionali, effettuate nell’ambito del Paese membro, degli stessi beni originariamente introdotti nel territorio dello Stato, in esecuzione di cessioni intracomunitarie, non precludono all’Amministrazione finanziaria di contestare l’indebita applicazione del regime del margine anche in relazione alle vendite successive, tra operatori residenti nel medesimo Stato membro: il diritto all’applicazione del regime del margine dell’utile, a cui vengono assoggettate le cessioni a catena dei medesimi autoveicoli usati, deve, infatti, rispondere allo stesso presupposto normativo secondo cui nessuno dei soggetti cedenti, intervenuto nella serie delle operazioni di vendita, deve aver detratto l’IVA (Corte di Giustizia Ue, causa C-160/11).
La responsabilità del cessionario per l’obbligazione tributaria derivante dal fatto illecito del cedente, o del terzo comunque inseritosi nella catena delle cessioni del bene, rimane esclusa dalla condizione essenziale che tale contribuente “non aveva o non doveva avere conoscenza” (Corte di Giustizia Ue cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03): la buona fede del cessionario è riconosciuta soltanto agli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere, al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode.
La buona fede deve desumersi non soltanto dall’oggettiva estraneità del soggetto alla frode fiscale, ma anche dall’ignoranza incolpevole delle intenzioni frodatorie attuate dall’acquirente o da terzi: rimane, tuttavia, esclusa qualora, dalle circostanze concrete, emergano indizi tali per cui il cedente “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che l’operazione intracomunitaria veniva ad iscriversi in una frode fiscale (Corte di Giustizia Ue causa C-384/04).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19059 del 14 giugno 2022 - In tema di applicazione al casi di specie del cosiddetto "regime del margine". Occorre premettere che l'onere della prova circa l'applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, sentenza dell' 11 gennaio 2024 causa C‑537/22 - La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13473 depositata il 29 aprile 2022 - In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20612 del 28 giugno 2022 - Relativamente all'IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5014 - Per il regime del margine non soltanto occorre verificareche il bene compravenduto rivesta i requisito oggettivo, ma altresì che l'acquisto sia stato effettuato da un privato consumatore…
- Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 24 novembre 2022, C-596/21 - Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di beni può essere…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…