Il 4 ottobre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza relativa alla causa C-475/23 ha precisato che

1. L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che: 

esso osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica.

2. L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte.

L’articolo 168 della direttiva n. 2006/112/CE statuisce che il nesso richiesto ai fini dell’esercizio della detrazione, laddove, in particolare, stabilisce che, nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto di esercitare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

I giudici unionali hanno ricordato che ” L’articolo 168, lettera a), di tale direttiva prevede che, nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.

(…) Al riguardo, si deve ricordare che il diritto a detrazione previsto dall’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte (sentenza del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

(…) Il sistema delle detrazioni, infatti, è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenza del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

(…) Dall’articolo 168 della direttiva 2006/112 risulta che il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o assolta per i beni acquistati quando, agendo in quanto tale nel momento in cui acquista detti beni, li utilizzi ai fini delle proprie operazioni imponibili (sentenza del 22 ottobre 2015, Sveda, C-126/14, EU:C:2015:712, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). “

Inoltre, in ordine al diritto alla detrazione dell’IVA, i giudici UE hanno ricordato che ” affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo, è necessaria, in linea di principio, la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (sentenza del 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole, C-341/22, EU:C:2024:210, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

(…) Il diritto a detrazione è tuttavia parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, qualora i costi dei beni e dei servizi in questione facciano parte delle spese generali di detto soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole, C-341/22, EU:C:2024:210, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

(…) Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito dell’applicazione del criterio del nesso diretto da parte delle amministrazioni tributarie e dei giudici nazionali, essi devono prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione e tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. La sussistenza di un tale nesso deve dunque essere valutata alla luce del contenuto oggettivo dell’operazione considerata (sentenza del 25 novembre 2021, Amper Metal, C-334/20, EU:C:2021:961, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). “

Detraibilità dell’IVA anche per le stabili organizzazioni senza contabilità distinta

Nella stessa sentenza in commento i giudici UE hanno risposto al secondo quesito in ordina al diritto alla detrazione dell’IVA per il soggetto passivo estero con stabile organizzazione ma senza una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale.

Nella sentenza in commento è stato evidenziato, dai giudici unionali, che per ” giurisprudenza costante, il principio fondamentale di neutralità dell’IVA impone che la detrazione dell’IVA a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (sentenza del 7 marzo 2018, Dobre, C-159/17, EU:C:2018:161, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

(…) Da quanto precede discende che, quando l’amministrazione tributaria di uno Stato membro dispone delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possono produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454, punto 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

(…). Una diversa soluzione può tuttavia imporsi qualora l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto d’impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). “

Inoltre, i giudici hanno precisato che   i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, come quelli previsti al capo 1 del titolo X della direttiva 2006/112, intitolato «Origine e portata del diritto a detrazione», mentre i requisiti formali del suddetto diritto disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, come nel caso degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione (sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

(…) Ne consegue che ad un soggetto passivo non può essere impedito di esercitare il suo diritto a detrazione per il motivo che egli non avrebbe tenuto una contabilità sufficientemente dettagliata se l’autorità tributaria è in grado di effettuare il suo controllo e di verificare che i requisiti sostanziali sono soddisfatti. Nel caso di specie, sebbene il soggetto passivo non tenga una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione in Romania, l’autorità tributaria non può negargli la possibilità di esercitare il suo diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte se essa è in grado di effettuare ogni verifica necessaria per determinare l’esistenza e la portata di tale diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(…) Inoltre, la Corte ha dichiarato che il fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, dei suoi obblighi contabili e dichiarativi con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità di un’infrazione ai requisiti formali legati al diritto a detrazione (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, Dobre C-159/17, EU:C:2018:161, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). “