La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 19009 depositata l’ 11 luglio 2025, intervenendo in tema di utilizzo del credito IVA e del diritto alla detrazione in caso di omessa dichiarazione, ha ribadito il principio secondo cui “nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili, elementi che non emergono dalla motivazione impugnata a fronte delle deduzioni dell’Agenzia delle entrate, da cui emerge che il credito IVA era oggetto di contestazione, né che vi è stata prova, in sede procedimentale o processuale, della natura, consistenza e certezza del credito IVA originatosi nell’anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale.”
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui a seguito a controllo automatizzato della dichiarazione effettuato dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, veniva notificata alla società una cartella di pagamento, a mezzo della quale venivano riscontrati omessi versamenti in materia di IRPEG ed IRAP e disconosciuto il credito IVA portato in compensazione. La società contribuente impugnava la cartella. I giudici tributari di primo grado, a seguito del riconoscimento, da parte dell’Ufficio, le ragioni opposte dalla contribuente ai fini IRPEG ed IRAP respingevano il ricorso ai fini IVA. La contribuente proponeva appello. I giudici di secondo grado respingevano l’appello. La società, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione. I giudici di legittimità accoglievano parzialmente il ricorso della società e rinviavano alla Corte territoriale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello della società. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
I giudici di legittimità accoglievano il ricorso.
Per gli Ermellini “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta – che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2025, n. 5129; Cass., Sez. VI-5, 3 aprile 2018, n. 8131).”
Onere della prova a carico dell’Agenzia delle entrate
Sul punto si rammenta la sentenza della Suprema Corte n. 5129 del 27 febbraio 2025 ha statuito che ” il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione;
– al riguardo giova ribadire che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna grava sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; di contro, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. n. 7576 del 2015);
“