Con sentenza n. 8038 del 03 aprile del 2013 la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla neutralità fiscale dell’IVA e sul riconoscimento di un credito in mancanza di adempimenti formali relativi alla contabilizzazione di operazioni intra UE o fuori UE
La vicenda ha inizio da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza ed alla contestazione della mancata emissione dell’autofattura per una consulenza riferita a studi di fattibilità ricevuta da una società Svizzera. Avverso l’accertamento proponeva riorso. La CTP accoglieva il ricorso sulla pretesa principale (riferita alla presunta Iva non versata). L’Agenzia ricorreva inanzi alla CTR, la quale accoglieva le doglianze dell’Amministrazione, condannando il contribuente al pagamento integrale dell’Avviso. La parte soccombente ricorreva in cassazione.
La Suprema Corte esaminando la fattispecie riguardante la normativa sull’inversione contabile, traccia un quadro completo. Pertanto gli Ermellini confermano quanto deciso anche dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 08 maggio 2008 causa n. C-95/07 e C-96/07. Tale pronunzia della Corte Europea, nel chiarire che gli artt. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva CE 2000/17, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un’inosservanza, , per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn. 2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile, pure precisando, nella parte motiva, che tali principi potevano applicarsi al solo caso dell’erronea annotazione delle operazioni controverse nel solo registro degli acquisti in esenzione IVA, distinguendosi tale fattispecie “…chiaramente dall’ipotesi in cui il contribuente, essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell’IVA a monte entro il termine previsto dalla normativa nazionale.”Per cui se una società omette l’adempimento formale voluto dal legislatore in seno alla contabilizzazione di operazioni fuori UE o intra che comportano il meccanismo del reverse-charge, esso non fa perde il diritto della detrazione dell’IVA. Pertanto questo importante principio consente che non dipende certo da una omessa svista formale a dover intaccare la possibilità del riconoscimento neutrale dell’IVA. Dopo aver sviscerato tutta la normativa ratione temporis, adeguandola al caso in ispecie e alle novelle, i giudici dispongono : ”In definitiva, conformandosi questa Corte all’indirizzo della Corte di Giustizia- i cui dieta devono ritenersi operanti anche rispetto alla vicenda in cui era coinvolto un prestatore non comunitario, risultando la disciplina interna di riferimento armonizzata dall’Unione europea- non resta che riconoscere l’errore nel quale è incorso il giudice di appello, il quale ha ritenuto la fondatezza della pretesa fiscale azionata nei confronti della società sul presupposto che la stessa non potesse avere diritto alla detrazione del corrispondente importo di IVA dovuto per le prestazioni eseguite dalla P. Service s.a. in ragione dell’omessa autofatturazione.” .
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