La Corte di Giustizia CE-UE con la sentenza n. C-547/18 del 7 maggio 2020 ha statuito che “L’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.”
La vicenda ha riguardato il fisco polacco nei confronti di una importante società industriale Su Coreana. Il fisco polacco contestava alla società la esistenza di una stabile organizzazione, in particolare per il fisco polacco contestava la esistenza di una stabile organizzazione in Polonia da parte della società sud coreana. L’accertamento era basato sui vincoli contrattuali da essa stabiliti, dalla società sud coreana che utilizzava la LG Polonia come proprio stabilimento. Avverso la decisione del direttore dell’Amministrazione tributaria la società su coreana proponeva ricorso in quanto, tale decisione, violava l’articolo 44 della direttiva 2006/112 nonché l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 21 e 22 del regolamento di esecuzione n. 282/2011. Il tribunale amministrativo adito rinvia per chiarimenti alla Corte di giustizia CE-UE.

La Corte di giustizia CE-UE ha statuito che “non si possono accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle autorità tributarie, pretendendo che esso indaghi sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua controllata mentre esso, in linea di massima, non ha accesso a tali elementi“.  Nella stessa sentenza in commento sono indicati i criteri, previsti dall’2 del regolamento di esecuzione n. 282/2011, validi sia ai fini IVA che delle imposte dirette e di seguito riportati:
  1. dell’esame della natura e dell’utilizzazione del servizio fornito al soggetto passivo destinatario;
  2. qualora il criterio sopra indicato non consente di identificare la stabile organizzazione occorre esaminare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio;
  3. qualora i due summenzionati criteri non permettano di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Per il fisco Italiano la nozione di “stabile organizzazione occulta” è stato usato al fine di contestare a società italiane, controllata da una società estera, che all’interno della prima vi è una stabile organizzazione occulta della seconda. 
Ai fini IVA assume rilevanza la nozione della stabile organizzazione per l’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi.

Nelle cessioni di beni la territorialità dell’operazione viene determinata dalla localizzazione dei beni, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.

Diversamente nelle prestazioni di servizi generiche, l’articolo 7-ter del Dpr 633/72, dispone che “si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

a) i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attivita’;

b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole;

c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”