AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 ottobre 2020, n. 437
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 10, primo comma, n. 9) del d.P.R. n. 633 del 1972 – IVA – Esenzione per intermediazione nella cessione di partecipazioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa s.r.l. (di seguito anche “Istante” o “Mandataria”) rappresenta un’operazione alla quale ha partecipato in qualità di mandataria di Beta s.r.l. (in breve, “Beta”) e Beta 2 s.r.l. (di seguito, “Beta 2”).
In data 20 dicembre 2018, Beta e Beta 2 (in breve, anche “Mandanti”) affidano ad Alfa il compito di fare da intermediario nella vendita della totalità delle quote delle società dalle stesse direttamente partecipate, Beta 3, Beta 4 e Beta 5. Tale incarico è ufficializzato mediante la stipula di un mandato con rappresentanza, valido sino al 30 settembre 2019, con il quale la Mandataria può vendere «a chiunque creda» tutte le partecipazioni in oggetto, in nome e per conto delle Mandanti.
L’Istante trova un acquirente in un fondo d’investimento chiuso, Delta (in breve, “Fondo” o “Investitore”) attivo nel settore agroalimentare, per un corrispettivo costituito da una parte fissa e una variabile, da calcolare in base all’EBITDA di Beta 3, Beta 4 e Beta 5.
In data 15 marzo 2019, Beta e Beta 2 conferiscono ad Alfa una procura e un nuovo mandato con rappresentanza, validi sino al 30 settembre 2019, avente ad oggetto la vendita «a chiunque creda e per ilprezzo che riterrà più conveniente» delle quote delle citate società, fermo restando il prezzo minimo di euro 3,2 milioni. La Mandataria ha diritto a un compenso in misura del 60 per cento della differenza tra il corrispettivo finale e il prezzo minimo.
Il 26 marzo 2019, Alfa, in nome e per conto di Beta e Beta 2, vende a Gamma Negozi s.r.l., (di seguito, “Gamma Negozi” o “Acquirente”), società indirettamente controllata dal Fondo, le quote totalitarie di Beta 3, Beta 4 e Beta 5, mediante tre atti separati.
Ciò premesso, l’Istante chiede chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione da IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”) al compenso percepito da Alfa per l’attività di intermediazione svolta nella cessione delle partecipazioni di cui trattasi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Mandataria, «partendo dalla constatazione che la cessione delle quote costituisce un ‘operazione relativa a quote sociali, esente dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 4) delD.P.R. 633/1972», ritiene che le prestazioni in argomento rientrino tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), avente ad oggetto «le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7»
A sostegno della propria tesi, Alfa richiama le risoluzioni n. 77 del 16 luglio 1998, n. 354/E del 6 dicembre 2007 e n. 38/E del 15 maggio 2018.
In senso conforme anche l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di servizi di intermediazione, espresso con le sentenze del 13 dicembre 2001, C-235/00, e del 21 giugno 2007, C-453/05.
A tal fine, l’Istante rileva che il mandato è stato espressamente qualificato come tale dal notaio rogante, ai sensi degli articoli 1703 e ss. del codice civile, oltre al fatto che gli atti posti in essere riflettono le caratteristiche essenziali di tale istituto e il compenso assume le caratteristiche della provvigione, ed evidenzia di essere stata direttamente coinvolta nella negoziazione, maturando il compenso solo in virtù dell’operazione conclusa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il presente parere riguarda esclusivamente la disciplina IVA applicabile al compenso percepito dalla Mandataria, nel presupposto – riferito dall’Istante e qui assunto acriticamente – che la cessione di partecipazioni effettuata tramite la Mandataria rappresenti una cessione di quote sociali ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 4), del Decreto IVA.
Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in merito alle svariate operazioni prospettate anche in relazione ad altri presupposti impositivi, quali le imposte sui redditi e l’imposta di registro.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L’articolo 10, primo comma, numero 9), del Decreto IVA stabilisce che sono esenti da IVA le «prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)» del medesimo articolo 10. Tra queste rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali (n. 4).
Tali disposizioni recepiscono l’articolo 135, paragrafo 1, letteraf), della Direttiva 2006/112/CE ai sensi del quale gli Stati membri esentano: «Le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2».
Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di chiarire che:
1 «le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) sono (…), per loro natura, operazioni finanziarie, benché non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari» (v. sentenza 22 ottobre 2015, C-264/14, punti 36 e 37, Hedqvist, e giurisprudenza ivi richiamata);
2. il termine “negoziazione” «(…) contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto.
3. Viceversa, non si è in presenza di un ‘attività di negoziazione allorché una delle parti contrattuali affida ad un subfornitore una parte delle operazioni materiali collegate al contratto, come l’informazione da fornire all’altra parte, la ricezione e l’evasione delle richieste di sottoscrizione dei titoli che costituiscono l’oggetto del contratto. In tal caso, il subfornitore occupa lo stesso posto del venditore delprodotto finanziario e non è quindi un intermediario che non occupa ilposto di un contraente ai sensi della disposizione di cui trattasi» (v. sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00, CSC Financial Services Ltd, punti 39 e 40).
Ne emerge che l’esenzione in commento è di tipo oggettivo e che l’attività di mediazione ivi inclusa si sostanzia nel «fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto».
L’imparzialità è, dunque, elemento essenziale della fattispecie, nel senso che non può ravvisarsi un’attività di mediazione nella compravendita di azioni quando manca l’imparzialità del mediatore. Ne consegue che se non è posta in essere un’attività imparziale di mediazione, l’operazione non è riconducibile a quelle esenti dell’articolo 10, primo comma, nn. 4) e 9) del Decreto IVA, ma tra quelle di fare, non fare e permettere di cui all’articolo 3 del medesimo Decreto, assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria (v. Cassazione civile, sentenza 15 marzo 2013, n. 6607).
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello, si osserva che:
1. il 20 dicembre 2018, è stipulato il primo mandato con rappresentanza con il quale Beta e Beta 2 danno ad Alfa, «che accetta e si obbliga, mandato (…) di vendere a chiunque creda, eventualmente anche a se stessa, le loro intere quote di partecipazione, (…)», conferendole contestualmente «ognipiù ampia e necessaria facoltà, comprese quelle di: convenire ilprezzo della vendita, nei limiti sopra indicati; riscuotere il prezzo o dichiararlo già riscosso rilasciandone quietanza; concedere dilazioni di pagamento, garantite o meno; prestare le garanzie di legge; firmare il relativo atto di cessione; convenire tutti quei patti e clausole d’uso e di contratto; (…)»;
2. il 15 marzo 2019, Beta e Beta 2 conferiscono ad Alfa una procura e un nuovo mandato con rappresentanza, avente ad oggetto la vendita «a chiunque creda e per il prezzo che riterrà più conveniente» delle quote di loro proprietà.
Dal confronto dei due mandati emerge sia l’ampia discrezionalità riconosciuta alla Mandataria, sia la sostanziale identità di oggetto e durata sino al 30 settembre 2019. In merito all’oggetto, nel secondo mandato non è contemplata espressamente la possibilità per Alfa di acquistare le quote, presente invece nel primo mandato.
A seguito della presentazione della documentazione integrativa è inoltre emerso che il 21 dicembre 2018 (i.e. il giorno dopo la firma del primo mandato) è stipulato un Accordo quadro (in breve, “Accordo”) tra il Fondo e i seguenti soggetti, alcuni dei quali riconducibili alla Mandataria:
– R;
– Eta s.r.l., rappresentata dal suo amministratore R;
– Theta s.r.l. (in breve, “Theta”), i cui soci risultano essere S, T e U;
– V, rappresentata da W;
– X, rappresentata da W;
– Iota s.r.l. (di seguito, “Iota”), rappresentata dal suo amministratore R e i cui soci risultano essere Theta, V, lo stesso R e X;
– Y;
– Beta e Beta 2, rappresentate da R, all’epoca amministratore di Alfa, i cui soci nel 2019 risultavano essere V, S e W.
Con questo Accordo, le parti intendono disciplinare “l’operazione di cessione a Gamma Holding delle partecipazioni dei Soci nel capitale delle società punti vendita nonché “il reinvestimento in Kappa, veicolo societario di controllo di Gamma Holding, da parte di R Theta, V e da Z”, subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi indicate. In esecuzione di questo Accordo, il Fondo:
1. in data 20 febbraio 2019, costituisce un primo veicolo societario, Lambda due s.r.l. (in seguito, “Lambda” o “Kappa”), che a sua volta costituisce Gamma Holding s.r.l., destinata al perfezionamento dell’intera operazione di acquisizione qui in commento. Per le medesime finalità, Gamma Holding s.r.l. costituisce un ulteriore veicolo societario, Gamma Negozi s.r.l.;
2. controlla, direttamente e indirettamente, i tre veicoli societari di cui al punto 1.
Il 5 marzo 2019 è deliberato l’ingresso nel capitale sociale di Lambda dei soci Theta, R e V.
Il 26 marzo 2019 viene sottoscritto, anche da nuovi soggetti, un ulteriore accordo che modifica l’Accordo quadro del 21 dicembre 2019, nel quale si prende atto tra l’altro della costituzione dei tre predetti veicoli societari.
Sempre il 26 marzo 2019, Alfa, in veste di mandataria, stipula gli atti di cessione delle partecipazioni in Beta 3, Beta 4 e Beta 5.
Infine, l’11 settembre 2019, la Mandataria entra nel capitale di Kappa.
Da quanto sopra rappresentato, emerge che tra coloro che hanno sottoscritto l’Accordo quadro del 21 dicembre 2018, sono presenti persone e società riconducibili ai soci della Mandataria e all’amministratore della stessa.
Si tratta in particolare di V, S, W e, all’epoca dei fatti, R.
Peraltro, il primo mandato è stato conferito dalle Mandanti ad Alfa il giorno precedente all’anzidetto Accordo, ossia il 20 dicembre 2018.
Ad ogni modo, prima della definitiva cessione delle quote (26 marzo 2019) emerge un collegamento tra la Mandataria e la parte acquirente, tramite Lambda, per mezzo dell’amministratore e dei soci di Alfa, nonché di altri componenti e delle società dagli stessi partecipate, come Theta s.r.l.
Anche l’ingresso dei soggetti riconducibili alla Mandataria nel capitale di Lambda è deliberato prima della stipula del secondo mandato e anteriormente al momento in cui l’Acquirente acquista le partecipazioni oggetto del presente interpello (26 marzo 2019). Ciò peraltro in base a quanto già convenuto nell’Accordo quadro.
Ne consegue che l’Istante non può, nel caso di specie, essere considerata soggetto terzo imparziale rispetto all’operazione di cessione delle partecipazioni in commento.
Difettando la fattispecie in esame del requisito dell’imparzialità in capo alla Mandataria, la prestazione da essa resa rientra nel novero dell’articolo 3 del Decreto IVA, quale «obbligazione di fare, non fare e permettere», da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria (v. Cassazione civile, sentenza 15 marzo 2013, n. 6607).
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