AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 ottobre 2020, n. 474
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 10, primo comma, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 1972 – IVA – Esenzione per singoli servizi di gestione delle biblioteche
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Rete Alfa (di seguito, “Istante” o “Rete”) riferisce di essere una c.d. retesoggetto, costituita in data 27 gennaio 2020 dalle società cooperative partecipanti (in breve, “Cooperative” o “Partecipanti”) con contratto di rete.
Rappresenta inoltre di avere autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto alle partecipanti in quanto dotata di fondo patrimoniale comune e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, in conformità a quanto chiarito con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013.
Con tale documento di prassi è stato precisato, tra l’altro, che i rapporti intercorrenti tra le imprese partecipanti alla “rete soggetto” e la stessa devono essere considerati di natura partecipativa e analoghi a quelli esistenti tra soci e società.
La Rete – fornita di un proprio numero di partita IVA – fa presente che intende partecipare a un bando di gara indetto per l’affidamento del servizio globale di gestione di biblioteche nel Comune di Beta (di seguito, “Comune” o “Appaltante”) e ad altri bandi di contenuto simile nella Regione Gamma. I servizi oggetto di questo bando saranno resi, in concreto, dalle singole Cooperative, avvalendosi ciascuna del rispettivo personale dipendente.
In particolare, il Capitolato d’oneri trasmesso dall’Istante ha per oggetto l’appalto del servizio di gestione della biblioteca comunale di Beta e delle sale di lettura di Delta ed Epsilon e, nello specifico:
– la gestione del pubblico;
– il servizio biblioteca “in rete”;
– il servizio di gestione del patrimonio librario e documentale;
– verifica del servizio offerto.
L’anzidetto Capitolato stabilisce, altresì, le caratteristiche del servizio.
La Rete intende fatturare le prestazioni in argomento al Comune in regime di esenzione da IVA in quanto le ritiene ricomprese nell’ambito applicativo dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”).
Ciò premesso, l’Istante chiede se anche le Partecipanti debbano fatturare in esenzione da IVA le singole prestazioni che rendono alla Rete.
L’Istante chiede, inoltre, chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione IVA nell’ipotesi in cui tutte le prestazioni della gestione globale della biblioteca vengano svolte da una sola Cooperativa-Partecipante.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Rete ritiene corretto che le Partecipanti emettano fattura, nei confronti della stessa, in regime di esenzione da IVA al fine di ottenere ristoro economico per le prestazioni rese.
L’Istante è dell’avviso, infatti, che trovi applicazione il citato n. 22) dell’articolo 10, primo comma, del Decreto IVA in quanto trattasi di esenzione oggettiva, che prescinde dalla forma giuridica del prestatore dei servizi sottostanti (cfr. risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2003 e sentenza della Corte di Giustizia UE 10 settembre 2002, C-141/00).
La Rete ritiene, inoltre, che l’anzidetta esenzione da IVA sia applicabile anche quando sia solo una Cooperativa a rendere tutte le prestazioni necessarie alla gestione globale della biblioteca, con riferimento alle fatture emesse da quest’ultima nei propri confronti.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 132 della Direttiva del Consiglio Europeo n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 consente agli Stati membri di esentare dall’IVA, fra l’altro, «talune prestazioni culturali».
In senso conforme, l’articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA prevede l’esenzione dall’IVA per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei (…) e simili».
Tale disposizione ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni ivi previste sono esenti dall’imposta a prescindere dal soggetto che le effettua e trova applicazione, quindi, «sia nell’eventualità che le prestazioni vengano rese direttamente che indirettament e attraverso l’affidamento delle stesse a terzi» (cfr. risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006).
Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti con la risoluzione n. 131/E del 6 giugno 2007, secondo cui quando vengono posti in essere da operatori esterni «singoli interventi operativi (restauro, disinfezione e disinfestazione, condizionamento, manutenzione, ecc.) (…) distintamente individuati e autonomamente resi», questi «si configurano come generiche prestazioni di servizio e non come affidamento a terzi dell’attività di gestione complessiva di una struttura simile alle biblioteche». In sostanza «le prestazioni proprie delle biblioteche (…), qualora vengano affidate a terzi, possono fruire dell’esenzione dall’IVA solo se configurano nell’insieme una gestione globale delle predette strutture».
Tale orientamento è stato ribadito anche con la risoluzione n. 148/E del 10 aprile 2008 in cui si precisa che quando il soggetto che gestisce la biblioteca affida a terzi singoli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all’articolo 10, primo comma, n. 22) del Decreto IVA non può trovare applicazione.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello, quindi, se le Cooperative svolgono singoli servizi autonomi, queste prestazioni non potranno essere fatturate all’Istante in esenzione da IVA, ma applicando l’imposta con l’aliquota ordinaria, in quanto prestazioni generiche.
Nell’ipotesi, invece, in cui sia una sola Cooperativa a rendere tutti i servizi oggetto dell’appalto in argomento, questa dovrà emettere fattura nei confronti della Rete applicando il regime di esenzione dall’IVA di cui al citato articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA, configurandosi in capo a tale Cooperativa una gestione globale di biblioteca.
Resta inteso che il presente parere è reso nel presupposto – dichiarato dall’Istante e qui acriticamente assunto – che le prestazioni di servizi svolte dalla Rete nei confronti dell’Appaltante concretizzino la gestione globale di una biblioteca, come peraltro sembra desumersi dal bando allegato.
Ad ogni buon fine, si ricorda che con la risoluzione 6 dicembre 2006, n. 135/E sono stati resi chiarimenti in merito a quelli che possono definirsi “prestazioni proprie delle biblioteche” ai fini dell’esenzione in commento.
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