Agenzia delle Entrate – Risposta n. 362 del 4 luglio 2022
IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA SRL (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di detenere la maggioranza del capitale sociale di Beta S.p.A. e di aver avviato, unitamente agli altri soci di Beta, un progetto di valorizzazione della partecipazione indiretta del X% detenuta in Beta dal Sig. Caio (in breve, “Partecipazione”).Pertanto, la Società ha dato incarico a Delta S.p.A, in qualità di Advisor finanziario, di indagare la perseguibilità di un’operazione di cessione – e, in ogni caso, di qualsiasi altra soluzione alternativa volta alla valorizzazione della Partecipazione (di seguito, in generale, l'”Operazione”) – individuando potenziali controparti interessate e gestendo le diverse fasi di realizzazione del progetto, fino alla conclusione dell’Operazione.
In particolare, l’incarico dell’Advisor si traduce nelle seguenti attività, elencate nel contratto sottoscritto dalla Società nel corso del 2021:
- supporto nell’identificazione della migliore strategia di realizzazione dell’Operazione, tenuto conto che la soluzione preferita è quella di procedere con lacessione della Partecipazione, la cui perseguibilità è oggetto di verifica da parte dell’ Advisor insieme con le potenziali controparti. Ove detta soluzione non fosse percorribile, dovranno essere valutate strategie alternative;
- assistenza nell’identificazione di potenziali controparti interessate alla realizzazione dell’Operazione;
- coordinamento con soggetti terzi ai fini dell’identificazione di un possibile range di valori economici di Beta a supporto delle decisioni della società;
- assistenza, congiuntamente ai consulenti legali, nella predisposizione della documentazione da sottoporre agli organi deliberanti in relazione all’Operazione;
- supporto alla società e ai relativi consulenti legali nella revisione dei contratti e documenti necessari per la realizzazione dell’Operazione;
- assistenza nel coordinamento del lavoro dei consulenti (ad esempio, consulenti legali, contabili, fiscali e revisori);
- assistenza nelle interlocuzioni, negli scambi informativi e nelle attività negoziali con le potenziali controparti;
- assistenza nelle eventuali interlocuzioni con gli Organi di Vigilanza, nonché con ogni altra autorità o ente anche sovranazionale che dovesse essere coinvolto nell’Operazione;
- assistenza, di concerto con i consulenti della Società, nella preparazione del materiale informativo per la comunità finanziaria (comunicati stampa, presentazioni, documenti informativi, ecc.);
- informativa periodica alla Società in merito allo sviluppo ed esecuzione dell’incarico.
Il suddetto contratto, avente durata annuale (prorogabile qualora, alla relativa scadenza, sia constatato il persistere di attività in corso) prevede espressamente che le attività (o anche servizi) svolte dall’Advisor hanno natura di “consulenza e assistenza professionale“, restando riservata all’Istante ogni decisione relativa alla struttura e all’esecuzione di specifiche operazioni.
Restano escluse le prestazioni di natura commerciale, societaria, legale, amministrativa, fiscale, contabile o industriale in genere, nonché i servizi di revisione contabile, attuariali e di due diligence, che potranno essere eventualmente svolte da consulenti selezionati dall’Istante a proprie spese, con cui l’Advisor potrà collaborare nell’ambito dell’Operazione.
La Società rappresenta che, a fronte dello svolgimento dei suddetti servizi, riconoscerà all’Advisor un corrispettivo determinato come segue:
- una commissione fissa, dovuta indipendentemente dall’esito dell’Operazione, pari ad euro X;
- un’ulteriore remunerazione subordinata al buon esito dell’Operazione (“Commissione di Successo”). La Commissione di Successo è dovuta anche qualora l’Operazione sia realizzata nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto.
L’Istante precisa che, alla data di presentazione della presente istanza, la valorizzazione della Partecipazione detenuta in Beta è in via di perfezionamento ad esito della stipula di accordi vincolanti (soggetti ad alcune condizioni sospensive, tra cui il perfezionamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antitrust e “golden-power“) che – limitatamente agli aspetti che in questa sede rilevano
- prevedono:
- l’assegnazione dall’Istante ai soci della Partecipazione e la successiva messa in liquidazione della società assegnataria;
- la cessione da parte di Tizio e di Gamma della partecipazione nella società a monte della catena societaria che controlla l’Istante (i.e., Zeta S.r.l.) previo scorporo degli assets dalla stessa detenuti che non sono riconducibili alla partecipazione indiretta in Beta.
La Società fa presente che, al momento della stipula del contratto, l’Istante e i cedenti non avevano ancora iniziato alcuna trattativa con il soggetto che sta acquistando la Partecipazione, il quale è stato selezionato ad esito di un processo competitivo gestito dall’Advisor.
Tanto premesso, l’Istante chiede se i servizi resi dall’Advisor, in quanto ” prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” riguardanti “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali“, siano esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “Decreto IVA”), che ha recepito nel nostro ordinamento l’articolo 135, par. 1, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE (in breve, “Direttiva IVA”).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Per la Società, i servizi resi dall’Advisor siano annoverabili tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci“, esenti da IVA ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), in quanto finalizzati alla promozione della conclusione di un contratto di compravendita di titoli rappresentativi del capitale sociale di veicoli societari. Ad avviso della Società, tale qualificazione dei servizi – e, conseguentemente, l’applicabilità del regime di esenzione IVA – non sarebbe inficiata dalle seguenti circostanze:
- i servizi effettuati dall’Advisor sono qualificati nell’accordo come aventi “esclusivamente natura di consulenza e assistenza” (cfr. paragrafo 2 del contratto);
- al momento di sottoscrizione del contratto, non è stato indicato se la valorizzazione della Partecipazione dovesse essere effettuata tramite relativa cessione (soluzione, comunque, preferita ed effettivamente realizzata) ovvero mediante trasferimento di azienda o ramo d’azienda, ecc., con la conseguenza che l’Operazione avrebbe potuto, in linea di principio, anche non avere ad oggetto azioni e, quindi, non beneficiare del regime IVA di esenzione per le prestazioni di “intermediazione” relative ad azioni;
- l’Operazione verrà, da ultimo, perfezionata mediante cessione indiretta della Partecipazione (per il tramite del trasferimento a titolo oneroso delle quote rappresentative del 100 per cento del capitale a Zeta S.r.l.), da parte dei soci posti al vertice della catena societaria (i cedenti), tra cui anche una persona fisica priva dello status di soggetto passivo ai fini IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto IVA.
A sostegno della sua posizione, l’Istante richiama l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE in merito alla nozione di “negoziazione “, recata dall’articolo 135, par. 1, lett. f), Direttiva IVA – trasfusa nel nostro ordinamento nei concetti di “mediazione e intermediazione” di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 9).
La Società sostiene che il poter qualificare una prestazione di servizi come “negoziazione” di azioni ovvero “mediazione e intermediazione” di azioni, secondo il tenore letterale della normativa nazionale di recepimento, deve essere valutata alla luce:
- della natura della prestazione fornita, tenendo conto della nozione particolarmente ampia della “negoziazione”, senza che tale qualificazione possa essere inficiata dalla circostanza che il negoziatore – nell’ambito dello svolgimento della propria attività tipica – svolga altresì servizi di consulenza in materia di investimenti;
- della finalità della prestazione, che, nel caso della negoziazione, è quella di porre in essere quanto necessario affinché le parti contrattuali concludano un negozio (relativo a titoli azionari); della posizione di terzietà ed imparzialità del prestatore, che non deve avere un interesse proprio riguardo al contenuto del contratto concluso, diverso ed ulteriore rispetto alla percezione della remunerazione ad esso contrattualmente spettante.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è circoscritto al quesito posto dall’Istante, concernente il trattamento IVA dei servizi resi a suo favore dall’Advisor, sulla base degli elementi e dei documenti forniti dalla Società, qui assunti acriticamente, la cui verifica implica, di per sé, accertamenti tecnici non esperibili in sede di interpello e rispetto ai quali rimane impregiudicata ogni possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ciò, in particolare, con riferimento requisito dell’indipendenza e terzietà della Società rispetto ai Mandanti.
Non sono state nemmeno oggetto di esame in quanto non pertinenti con il suddetto quesito, le informazioni rese dall’Istante circa gli antefatti che hanno portato alla decisione di effettuare l’Operazione, unitamente alle relative modalità di realizzazione, rispetto ai quali resta impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Società ritiene che “i Servizi effettuati dall’Advisor (Delta Spa) nei confronti della Società in esecuzione del Contratto sono annoverabili tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci” esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, co. 1, n. 4) e 9), d.p.R. 633/1972, in quanto finalizzati alla promozione della conclusione di un contratto di compravendita di titoli rappresentativi del capitale sociale di veicoli societari.”
A supporto del proprio parere, l’Istante cita le conclusioni delle risoluzioni 30 ottobre 2009, n. 267/E, 4 agosto 2008, n. 343/E, 15 maggio 2018, n. 38/E, 8 agosto 2018, n. 61/E, nonché la risposta n. 852 del 22 dicembre 2021.
In particolare con la risposta n. 852, a suo parere, “l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicazione del regime di esenzione IVA all’attività resa dall’advisor a favore del committente nell’ambito di un’operazione di M&A in esecuzione di un contratto di “consulenza in materia di investimenti”, e avente ad oggetto – oltre alla messa in contatto della committente con i potenziali acquirenti – tutta una serie di attività di natura tecnica/consulenziale, tra cui: la raccolta e l’analisi di dati ed informazioni di mercato, la preparazione di materiale di marketing ed informativo da utilizzare nelle trattative, l’assistenza e il supporto nella predisposizione e documentazione di un business plan da sottoporre ai potenziali acquirenti, il suggerimento delle strategie più adeguate per condurre positivamente la trattativa. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i servizi posti in essere dall’advisor, come sopra descritti, costituiscono una prestazione “complessa riconducibile al novero delle attività di intermediazione”, nell’ambito della quale le molteplici attività svolte dal prestatore in esecuzione del contratto sono state considerate “ancillari” rispetto a quella principale di intermediazione, ricercata dal committente“.
Non si condivide questa conclusione.
Oltre a ricordare che le risposte pubblicate sono circoscritte al caso concreto, attentamente valutato e ponderato dalla scrivente, si fa presente che la risposta n. 852 del 2021 riguarda in realtà le prestazioni rese da un broker, incaricato di individuare i potenziali compratori delle partecipazioni e di gestire le diverse fasi della trattativa, supportando le parti al fine della positiva conclusione dell’affare. Nella risposta, è affermato che “l’istante ha verificato che il broker, (i) sotto il profilo soggettivo, è intervenuto nell’operazione rivestendo il ruolo di intermediario indipendente, e (ii) sotto il profilo oggettivo, ha reso un’attività di mera intermediazione, e non consulenziale e/o di altra natura, mettendo in contatto le parti e supportandole al solo fine della positiva conclusione dell’affare”.
Né possono ritenersi applicabili tout court al caso in esame le conclusioni delle risoluzioni 30 ottobre 2009, n. 267/E, 4 agosto 2008, n. 343/E, 15 maggio 2018, n. 38/E, 8 agosto 2018, n. 61/E perché riguardanti soggetti che svolgono “attività riservate”, regolate da discipline ad hoc, quale il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).
L’oggetto sociale dell’Advisor non comprende lo svolgimento di queste attività e ha un “taglio” prettamente consulenziale.
Alla fattispecie in esame si ritengono invece applicabili i chiarimenti contenuti nella risposta n. 437 del 2020 nella quale sono riassunte le conclusioni della Corte di Giustizia UE in materia di negoziazione di titoli e delle relative attività di mandato, mediazione e intermediazione, che qui si richiamano brevemente.
Fermo restando che il carattere oggettivo dell’esenzione IVA qui in discussione, i giudici unionali hanno avuto modo di precisare che:
- il termine “negoziazione” «(…) contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto» (v. sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00, CSC Financial Services Ltd, punti 39 e 40).
Le attività di mandato, mediazione e intermediazione, cui l’articolo 10, primo comma, n. 9) del Decreto IVA accorda l’esenzione ove abbiano per oggetto ” operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli…“, si sostanziano dunque in prestazioni diverse e distinte, consistenti nel «fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto».
Tali elementi non sono riscontrabili con riferimento ai servizi prestati dall’Advisor alla Società.
Dal contratto infatti sottoscritto nel corso del 2021 emerge quanto segue:
- l’incarico ha ad oggetto lo svolgimento di un'”attività di assistenza e consulenza finanziaria“, tra cui:
- “il supporto nell’identificazione della migliore strategia di realizzazione dell’Operazione“, tenendo conto del fatto che “l’opzione preferita e da verificare prima di qualunque altra è la cessione della Quota di Beta“, salvo eventuali soluzioni alternative ove l’Advisor verificasse con le potenziali controparti la non perseguibilità di tale opzione;
- l’assistenza nell’identificazione delle controparti interessate all’Operazione;
- il coordinamento con altri consulenti incaricati dall’Istante;
- l’assistenza “nelle interlocuzioni, negli scambi informativi e nelle attività negoziali con le controparti nell’ambito dell’Operazione“;
- l’assistenza e il supporto nella predisposizione della documentazione e dei contratti necessari, del materiale informativo per la comunità finanziaria, ecc.
- per le parti, “Resta inteso che l’attività di Delta avrà esclusivamente natura di consulenza ed assistenza professionale, in qualità di advisor finanziario, restando riservata al Cliente qualunque decisione relativa alla struttura ed all’esecuzione di prestazioni specifiche” e che le obbligazioni assunte dallo stesso costituiscono ” obbligazioni di mezzi” e non “obbligazioni di risultato“;
- a fronte delle attività di consulenza e assistenza descritte al paragrafo 2, all’ Advisor sarà riconosciuta una commissione fissa, indipendente dall’esito dell’Operazione, e una commissione di successo di importo variabile in caso di buon esito dell’Operazione;
- per buon esito dell’Operazione (paragrafo 4) si intende il cosiddetto closing di accordi vincolanti sottoscritti tra le parti di “qualsiasi operazione straordinaria dalla quale consegua o possa conseguire l’assunzione, diretta o indiretta, a pronti o a termine … da parte di terzi di un’interessenza, anche relativa, in Beta o nella relativa azienda e/o rami d’azienda, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità o forma tecnica tale operazione venga definita” (a titolo esemplificativo, tramite operazioni di compravendita di azioni, o di azienda o ramo d’azienda, fusioni, scissioni, conferimenti, emissioni di aumenti di capitale, ecc.).
Se ne desume che la cessione di titoli è una delle possibili modalità del closing dell’operazione, potendo quest’ultima concludersi con “qualsiasi operazione straordinaria” che porti al medesimo risultato.
Come nella fattispecie oggetto della risposta n. 299 del 2022, anche in questo caso emerge una prestazione complessa, non frazionabile artificiosamente, alla quale può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA qui in discussione dopo che la Società ha valutato in concreto – anche da elementi fattuali non rappresentati in sede di interpello e comunque suscettibili di più agevole riscontro nelle sedi competenti – se, al suo interno, è individuabile una prestazione principale con i caratteri propri dell'”attività di intermediazione”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Oppure occorre valutare se l’eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto) è un “di cui” di un’attività complessa e in quanto tale non idonea a inficiare la natura di consulenza dell’intera prestazione dell’ Advisor – peraltro in linea con il suo oggetto sociale -, alla quale non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA in commento.
Come precisato dalla risposta n. 299 del 2022, è onere del contribuente effettuare questa valutazione.
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