Agenzia delle Entrate – Risposta n. 361 del 4 luglio 2022
IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell’Advisor – Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.p.A. con Socio Unico (in seguito “Società”, “Istante” o “Contribuente”) chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione e applicazione dell’articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”).
A tal fine rappresenta di assistere le aziende nei processi di acquisizione e vendita di partecipazioni sociali, fornendo le attività inerenti alla gestione complessiva del progetto fino alla sua conclusione. Il compenso per tale attività è previsto, di norma, solo a successo, ed è determinato generalmente in misura percentuale rispetto al valore complessivo della transazione.
La Società riferisce di essere stata contattata da un Advisor, il quale ha acquisito il mandato da parte dei titolari delle azioni/quote affinché lo affianchi in un’operazione di cessione di quote societarie. I soggetti coinvolti sono tre, cioè:
- l’Istante;
- i titolari delle quote/partecipazioni cedenti i titoli (in breve, “Cliente”);
- l’Advisor (in seguito, “Advisor“) che acquisisce dal Cliente il mandato (in breve, “Mandato di Cessione”) per l’attività di intermediazione nella vendita delle azioni/quote (in seguito, “Operazione”), che si articola nelle seguenti attività:
- analisi preliminare della situazione economico/finanziaria e patrimoniale delle società, del business, delle leve del valore e delle dinamiche di mercato, per massimizzare la creazione di valore per i venditori;
- valutazione delle opportunità in base agli obiettivi dei venditori e formulazione di una strategia di cessione;
- predisposizione di un documento informativo (information memorandum) da presentare a potenziali acquirenti;
- esplorazione e analisi delle alternative in termini di controparti potenzialmente interessate in Italia e all’estero;
- identificazione dei criteri di selezione dei potenziali acquirenti e attivazione dei contatti;
- gestione dell’invio dell’information memorandum e della ricezione di offerte, coordinamento nella predisposizione di data room e presentazione aziendale per i soggetti ammessi alla fase finale del processo di cessione;
- coordinamento delle fasi di due diligence, ovvero della gestione dei rapporti con il potenziale acquirente;
- negoziazione delle variabili chiave dell’operazione di cessione;
- coordinamento delle fasi successive alla firma dell’accordo fino al closing.
Il compenso (unico) per la suddetta attività è previsto subordinatamente alla conclusione del closing ed è determinato in percentuale (a scaglioni) sul valore pattuito per l’Operazione (“Success Fee“). Nel contratto è prevista anche una “Retainer Fee” nel caso di ritiro dall’affare da parte del Cliente.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello, il Contribuente è incaricato da un Advisor che gli chiede di affiancarlo nell’esecuzione dell’Operazione così come definita nel Mandato di Cessione, fornendo i servizi di financial advisory e di investment banking richiesti dagli azionisti e appropriati per l’Operazione, incluso l’assistenza nell’analisi, nella strutturazione e marketing dell’Operazione, nella negoziazione e nel closing (l'”Incarico”).
Da parte sua, l’Istante:
- accetta tutte le condizioni e i termini previsti nel Mandato di Cessione allegato all’Incarico;
- si impegna ad affiancare l’Advisor in tutti i servizi oggetto del Mandato di Cessione gestendo l’intera Operazione;
- si impegna ad utilizzare per tutte le comunicazioni relative all’Operazione, un indirizzo e-mail con dominio dell’Advisor;
- accetta che il compenso sia subordinato al perfezionamento dell’Operazione, in misura pari al 50% della Success Fee prevista nel Mandato di Cessione al netto di eventuali introduction fees riconosciuti a terzi, e maggiorata/ridotta di eventuali premi/sconti, o costi diretti sostenuti dall’Advisor, concordati di volta in volta al pagamento della Success Fees. Il Contribuente chiede di conoscere se la prestazione eseguita nei confronti dell’Advisor possa essere inquadrata nell’ambito delle ” prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” riguardanti le “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali” ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma l, nn. 4) e 9), del Decreto IVA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso dell’Istante, i servizi effettuati in esecuzione dell’Incarico sono annoverabili tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci“, esenti da IVA ex art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) del Decreto IVA perché finalizzati alla conclusione di un contratto di cessione di quote di partecipazione al capitale di una società.
Tale qualificazione e, conseguentemente, l’applicabilità del regime di esenzione, non sarebbe inficiata dalla circostanza che:
- fra il Cliente (committente) e l’Istante non sussista alcun vincolo contrattuale, essendo quest’ultima stata coinvolta nelle attività di intermediazione dall’Advisor, unico soggetto contrattualmente vincolato al Cliente, e che, conseguentemente;
- i servizi posti in essere dalla Società in esecuzione dell’Incarico siano effettuati nei confronti dell’Advisor.
L’Istante ritiene inoltre che la natura oggettiva delle prestazioni non muti in funzione del prestatore o del destinatario delle stesse e che le medesime conclusioni circa la qualificazione dei servizi (come prestazioni di “intermediazione” relative a titoli) ed il regime di esenzione IVA applicabile troverebbero applicazione anche nell’ipotesi in cui gli stessi fossero effettuati nei confronti del Cliente, sulla base di un Mandato di Cessione dallo stesso congiuntamente conferito all’Advisor e all’Istante.
Il Contribuente evidenzia altresì i seguenti aspetti:
- al pari dell’Advisor, è in una posizione di indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti dell’Operazione, è remunerato solo dai corrispettivi contrattualmente previsti e non percepisce incentivi o retrocessioni da parte di terzi e, soprattutto, è non legato da un rapporto di partecipazione con le parti dell’Operazione;
- nelle operazioni di mediazione di azioni/partecipazioni è comune l’intervento di più soggetti che, pur posizionandosi contrattualmente su differenti livelli, svolgono attività identiche e del tutto analoghe e perseguono il medesimo scopo;
- le operazioni possono dunque assumere differenti configurazioni e gli intermediari coinvolti diverse vesti contrattuali:
- il mandato è acquisito direttamente da un solo aadvisor e da questo eseguito in autonomia senza l’intervento di terzi che ne favoriscono/consentono la realizzazione (“CASO 1”);
- il mandato viene acquisito fin dall’origine, in via congiunta, da due o più advisor quali parti del medesimo mandato che collaborano al fine comune e fatturano a successo, direttamente al cliente (“CASO 2”);
- il mandato è conferito a un advisor che, al fine di raggiungere l’obiettivo del contratto coinvolge altri advisor e/o collaboratori essenziali per il buon esito dell’operazione che svolgono congiuntamente al primo tutte le attività indicate nel mandato conferito dal cliente. Anche in questo caso il compenso è riconosciuto subordinatamente al perfezionamento della cessione di titoli partecipativi oggetto di intermediazione, e viene corrisposto integralmente dal cliente al suo advisor che ne retrocede una quota parte agli altri soggetti coinvolti nel processo (“CASO 3”).
Il CASO 3 individua una fattispecie diversa da quella di un consulente coinvolto nelle attività limitatamente ad alcune prestazioni, i cui compensi sono corrisposti per l’attività svolta e indipendentemente dall’esito dell’operazione. La compresenza di più soggetti coinvolti nel processo può dipendere da diversi fattori inerenti alle caratteristiche dell’operazione o da motivi di carattere commerciale connessi alla volontà dell‘advisor e/o del cliente di mantenere riservato/esclusivo il rapporto tra le parti, soprattutto nella fase iniziale. In ogni caso, la necessità di coinvolgere altri advisor e/o collaboratori è connessa alla volontà di aumentare le probabilità di successo dell’operazione.
I tre casi individuati rappresentano, a parere dell’Istante, solo una differente modalità di esecuzione della medesima attività di intermediazione, dal momento che esiste uno stretto collegamento funzionale tra l’attività svolta da ciascuno e l’operazione di compravendita di titoli oggetto di intermediazione.
Relativamente ad una fattispecie analoga al CASO 1 si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 852/2021 che ha ricondotto l’insieme delle attività svolte dall’advisor nell’ambito di un’operazione di M&A, in esecuzione di un contratto di “consulenza in materia di investimenti”, all’alveo delle prestazioni di intermediazione relativa a titoli, ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) del Decreto IVA, considerando a tal fine irrilevante la circostanza che il contratto avesse ad oggetto, oltre alla messa in contatto della committente con i potenziali acquirenti, tutta una serie di attività di natura tecnica/consulenziale.
Ad avviso dell’Istante, le medesime considerazioni dovrebbero trovare applicazione anche in relazione al CASO 2, considerato che la struttura e la finalità dell’operazione restano le medesime con l’unica differenza rappresentata dal conferimento di un mandato congiunto ad una pluralità di intermediari; al riguardo, anche la circostanza di un’eventuale previsione di un compenso (unico e sempre “a successo”), ma differente nella misura tra i due o più advisor, non si ritiene possa incidere sulla natura delle prestazioni rese da ciascuno di questi nei confronti del committente.
La Società ritiene inoltre che la qualificazione dei servizi resi dagli advisor come prestazioni di intermediazione relativa a titoli (esenti da IVA) non possa essere messa in discussione neppure nella configurazione di cui al CASO 3. Il suddetto regime dovrebbe quindi trovare applicazione sia in relazione alle prestazioni poste in essere dall’Advisor nei confronti del Cliente, sulla base del Mandato di Cessione, sia in relazione a quelle effettuate dalla Società all’Advisor, sulla base dell’Incarico, a nulla rilevando le circostanze che: (i) il Cliente abbia conferito un mandato di intermediazione unicamente all’Advisor, e che sia stato quest’ultimo ad avere coinvolto l’Istante nello svolgimento del processo di intermediazione e che, conseguentemente
(ii) il Contribuente non sia legato al Cliente da alcun vincolo contrattuale. A ulteriore supporto della propria tesi, l’Istante cita diverse sentenze della Corte di Giustizia UE.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti forniti dalla Società, qui assunti acriticamente, la cui verifica implica, di per sé, accertamenti tecnici non esperibili in sede di interpello, rispetto ai quali rimane impregiudicata ogni possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche in ordine al requisito dell’imparzialità dell’Istante rispetto ai Mandanti.
La Società ritiene che i servizi pattuiti con l’Advisor finanziario dell’Operazione siano esenti da IVA in quanto annoverabili tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci” di cui all’art. 10, co. 1, n. 4) e 9), d.p.R. 633/1972, in quanto finalizzati alla promozione della conclusione di un contratto di compravendita di quote di partecipazione al capitale di una società“.
Sembra di capire che l’Istante ipotizzi una sorta di “esenzione IVA derivata” nel senso che essendo il suo incarico legato al mandato ricevuto dall’Advisor e consistendo quest’ultimo in un’“attività di intermediazione”, allora anche le prestazioni rese dalla Società all’Advisor godono del medesimo regime in quanto un “di cui” del Mandato di cessione. Le prestazioni dell’Istante infatti sono “direttamente funzionali, intrinsecamente connesse e coessenziali all’intermediazione delle azioni /quote“, affidata all’Advisor, per cui “Sotto il profilo oggettivo non vi sarebbe alcuna distinzione tra le attività svolte dall’advisor contrattualmente vincolato nei confronti del Cliente sulla base del Mandato di Cessione e quelle svolte da Alfa sulla base dell’Incarico nei confronti dell’advisor“.
A supporto del proprio parere cita soprattutto le conclusioni della risposta n. 852 del 22 dicembre 2021, in cui a suo parere, questa Agenzia “ha ricondotto l’insieme delle attività di consulenza in materia di investimenti svolte dall’advisor nell’ambito di un’operazione di M&A in esecuzione di un contratto di “consulenza in materia di investimenti” all’alveo delle prestazioni di intermediazione relative a titoli ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), DPR 633/1972…“.
Non si condivide questa conclusione.
La risposta n. 852 del 2021 riguarda in realtà le prestazioni rese da un broker, incaricato di individuare i potenziali compratori delle partecipazioni e di gestire le diverse fasi della trattativa, supportando le parti al fine della positiva conclusione dell’affare. Nella risposta, è affermato che “l’istante ha verificato che il broker, (i) sotto il profilo soggettivo, è intervenuto nell’operazione rivestendo il ruolo di intermediario indipendente, e (ii) sotto il profilo oggettivo, ha reso un’attività di mera intermediazione, e non consulenziale e/o di altra natura, mettendo in contatto le parti e supportandole al solo fine della positiva conclusione dell’affare”.
Né possono ritenersi applicabili tout court al caso in esame le conclusioni delle risoluzioni 30 ottobre 2009, n. 267/E, 4 agosto 2008, n. 343/E, 15 maggio 2018, n. 38/E, 8 agosto 2018, n. 61/E perché riguardanti soggetti che svolgono “attività riservate”, regolate da discipline ad hoc, quale il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF).
La Società e l’advisor svolgono prevalentemente un’attività di consulenza societaria, anche in materia di M&A.
L’oggetto sociale di entrambi consiste essenzialmente ne “l’assunzione in Italia e all’estero di partecipazioni in società, enti ed imprese allo scopo di stabile investimento, nonché la gestione delle stesse;
- la consulenza e l’assistenza alle società, enti e imprese, per la ricerca, la negoziazione e l’ottenimento di risorse finanziarie al fine del sostentamento e raggiungimento di una adeguata struttura finanziaria (con espressa esclusione di ogni attività riservata a soggetti iscritti in appositi albi);
- ricerca, analisi, valutazioni e studio di processi produttivi, strategie industriali, finanziarie e commerciali;
- fornitura, alle imprese, società, enti, fondi (aperti e chiusi), di soluzioni operative nel campo dell’organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane, dell’assistenza alla direzione aziendale, della formazione e dell’attuazione di piani di sviluppo strategici, piani di marketing e promozione alla vendita;
- il controllo di gestione in genere ed in particolare la gestione della funzione finanza in azienda e la predisposizione di piani finanziari pluriennali;
- l’attività di assistenza per operazioni di finanza aziendale e supporto per operazioni di finanza straordinaria quali, acquisizioni, fusioni, scissioni spin-off mobiliare e immobiliare, joint ventures, conferimenti o trasferimenti di aziende, rami aziendali e/o quote di partecipazione;
- assistenza per operazioni di ristrutturazione finanziaria, operativa e/o della proprietà;
- la promozione, la pianificazione economico-finanziaria, il coordinamento e la gestione di investimenti nel settore immobiliare, espressamente esclusa l’attività di mediazione immobiliare, nonché con espressa esclusione delle attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali;
- assistenza nelle dismissioni di immobili, predisposizione di piani di frazionamento e strategie di vendita;
- assistenza e consulenza per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e l’ottimizzazione della redditività la società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria”.
Ai fini in esame, si ricorda che le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione (relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) a cui il Decreto IVA riconosce l’esenzione “oggettiva” si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l’attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere“, da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria (cfr. anche risposta n. 437 del 2020, citata dall’Istante).
Nel Contratto esibito dalla Società, denominato genericamente “conferimento incarico di assistenza e consulenza in operazioni di M&A“, le prestazioni concordate con l’Advisor non sono dettagliate. Quest’ultimo infatti incarica l’Istante di affiancarlo ” in tutte le attività indicate nel punto 1 (Oggetto dell’Incarico) del suddetto Mandato di Cessione finalizzate ad assistere i titolari delle partecipazioni nel processo di Cessione, fornendo i servizi di financial advisory e di investment banking ragionevolmente richiesti dagli Azionisti e appropriati per questo tipo di operazione, incluso l’assistenza nell’analisi, nella strutturazione e marketing dell’Operazione, nella negoziazione e nel closing (l'”Incarico”)”.
Per definire quindi l’esatto oggetto delle prestazioni della Società occorrerebbe fare riferimento al Mandato di Cessione che l’Advisor ha ricevuto dal Cliente, rispetto al quale l’Istante è “terzo”. Va tuttavia osservato che non può farsi discendere tout court l’esenzione delle prestazioni effettivamente rese dalla Società all’Advisor dall’eventuale esenzione IVA spettante ai servizi da quest’ultimo resi al Cliente.
Per la Corte di Giustizia UE, infatti, “non si è in presenza di un’attività di negoziazione allorché una delle parti contrattuali affida ad un subfornitore una parte delle operazioni materiali collegate al contratto, come l’informazione da fornire all’altra parte, la ricezione e l’evasione delle richieste di sottoscrizione dei titoli che costituiscono l’oggetto del contratto. In tal caso, il subfornitore occupa lo stesso posto del venditore del prodotto finanziario e non è quindi un intermediario che non occupa il posto di un contraente ai sensi della disposizione di cui trattasi» (v. sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00, CSC Financial Services Ltd, punti 39 e 40).
Non essendo possibile distinguere nella fattispecie in esame – sulla base del contratto allegato – le caratteristiche proprie delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, nel senso prima chiarito, si ritiene che il rapporto tra la Società e l’ Advisor sia una collaborazione, intesa quale prestazione generica e come tale imponibile, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.
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