Agenzia delle Entrate – Risposta n. 363 del 4 luglio 2022
IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell’Advisor – Gestione fondi comuni di investimento -Articolo 10, comma 1, nn. 1, e 9 d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA SRL (in seguito “Società”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di operare nel settore finanziario e di prestare attività di consulenza, rivolta prevalentemente agli intermediari finanziari e finalizzata all’efficientamento dell’organizzazione e dei processi aziendali. In particolare, fornisce servizi agli operatori del risparmio gestito, quali SGR e SICAF attive nei settori Private Equity, Venture Capital, Immobiliare e Crediti.
L’Istante evidenzia che, nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore, nell’esercizio della propria attività, le società di gestione del risparmio possono delegare a soggetti esterni lo svolgimento di funzioni operative essenziali, quali le funzioni aziendali di controllo (Risk Management, Compliance e Internal Audit). Tali attività, analiticamente descritte in istanza, che la Società rappresenta di svolgere in qualità di “delegato” e, seppure più raramente, anche di “sub-delegato”, sono le seguenti:
- Compliance (sia full outsourcing con assunzione diretta della responsabilità, sia co-sourcing al responsabile della funzione di Compliance);
- Controllo interno (sia full outsourcing con assunzione diretta della responsabilità, sia co-sourcing al responsabile della funzione di Controllo Interno);
- Antiriciclaggio (sia full outsourcing con assunzione di responsabilità della Funzione Antiriciclaggio, sia supporto operativo di co-sourcing al responsabile della funzione Antiriciclaggio del cliente);
- Consulenza;
- Risk Management (per clienti che hanno istituito una Funzione Unica di Controllo, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi).
Nei contratti per prestazioni di servizi attualmente in essere con i propri clienti, la Società riferisce di svolgere le seguenti tipologie di attività, con indicazione dettagliata dell’oggetto riportata in istanza:
- Compliance e AML con responsabilità (Convenzione per l’esternalizzazione dell’incarico di responsabile della funzione di compliance e antiriciclaggio);
- AML senza responsabilità (Contratto di consulenza per il supporto operativo allo svolgimento delle attività della funzione di antiriciclaggio);
- Revisione interna con responsabilità (Convenzione per l’esternalizzazione dell’incarico di responsabile della funzione di revisione interna);
- Funzione Unica Controllo, ovvero risk management, compliance e revisione interna (Convenzione per l’esternalizzazione della funzione unica di controllo);
- Progetto speciale di redazione procedure (Assistenza per la predisposizione del Manuale delle Procedure).
Per lo svolgimento di queste prestazioni, la Società riferisce di rivolgersi anche a soggetti terzi, che coinvolge in qualità di sub-fornitori o co-fornitori dei medesimi servizi. L’Istante, in particolare, si avvale normalmente di un team di collaboratori, tra cui taluni lavoratori autonomi con propria partita IVA, impiegati a tempo pieno, che prestano i servizi consulenziali ai clienti per conto della Società, a cui poi addebitano il relativo costo professionale.
In altri casi, invece, per attività di risk management, l’Istante si avvale del supporto di un’altra società del settore a ciò specializzata. In tale ipotesi, il contratto stipulato con i clienti prevede espressamente l’intervento “in sub-delega” di una società terza specializzata e sinergica rispetto all’attività consulenziale complessivamente resa.
Vi sono, inoltre, altre situazioni, seppure limitate, in cui è l’Istante ad intervenire in “sub-delega” rispetto ad una società terza avente il rapporto diretto con il cliente.
Ciò posto, la Società richiama l’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in seguito “Decreto IVA”), che, nel recepire la disciplina di cui all’articolo 13, B, lett. d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE, ora trasfuso nell’articolo 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE, individua, tra le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto:
- la gestione di fondi comuni d’investimento (numero 1);
- le prestazioni di mandato riferibili alle medesime operazioni (numero 9). L’Istante rammenta inoltre le nozioni di:
- “fondi di investimento”, demandata alla legislazione domestica, ma influenzata dall’armonizzazione della stessa compiuta a livello comunitario, anche in via giurisprudenziale (in particolare, sentenza del 9 dicembre 2015 resa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-595/13, che ha indicato le condizioni necessarie affinché un fondo di investimento possa essere comparato ad un OICVM);
- servizi di gestione collettiva dei fondi comuni di investimento, come enucleata dalla giurisprudenza europea in diverse note sentenze [ex multis, sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National plc, Inscape Investment Fund and Commissioner of Customs & Excise, e sentenza 2 luglio 2020, causa C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd] e recepita, oltre che dalla Circolare ABI Serie Tributaria n. 15 del 12 dicembre 2006, anche dall’Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi (le risoluzioni 20 aprile 2007, n. 75/E, 29 novembre 2011, 114/E, e 8 agosto 2018, n. 61/E, nonché le risposte ad istanze di interpello n. 628 del 2020, n. 527 del 2021 e n. 631 del 2021).
Tanto premesso, l’Istante domanda se:
- le prestazioni consulenziali di gestione rese direttamente ai propri clienti siano da considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), del Decreto IVA;
- le prestazioni consulenziali di gestione rese indirettamente ai clienti, in sub- delega per conto di società terze specializzate, siano da considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1) e/o n. 9), del Decreto IVA;
- le prestazioni professionali ricevute per l’espletamento delle prestazioni consulenziali di gestione a favore dei clienti siano da considerarsi esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1) e/o n. 9), del Decreto IVA, sia ove si tratti di consulenze rese da società specializzate nella fornitura di specifici servizi di risk management, sia ove si tratti di consulenze rese da professionisti lavoratori autonomi impiegati a tempo pieno nell’erogazione dei predetti servizi, nel presupposto che si tratti comunque di consulenze funzionali alla gestione dei fondi comuni d’investimento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso dell’Istante, per quanto attiene al punto n. 1 ( servizi resi direttamente ai propri clienti), sulla base dei citati documenti prassi, le prestazioni
da esso svolte rientrano nell’attività di amministrazione relativa alla gestione dei fondi. In particolare, tutte le tipologie di servizi consulenziali resi (compliance, controllo interno, antiriciclaggio, consulenza normativa e organizzativa, risk management, manuale procedure aziendali AIFMD compliant, privacy) sembrano rientrare nell’ambito del “controllo dell’osservanza della normativa applicabile” e in quanto tali dovrebbero essere esenti dall’imposta sul valore aggiunto perché riconducibili alla “gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri”.
In tale nozione rientrano i servizi di consulenza resi in outsourcing dalle advisory companies al gestore, essendo oramai assodato che: i) l’esenzione opera nonostante il fornitore non sia un soggetto autorizzato; ii) le prestazioni possono riferirsi a qualsiasi tipologia di fondi (sempre che siano sottoposti a vigilanza e siano caratterizzati da una pluralità di investitori remunerati solamente dai risultati della gestione, requisiti che dovrebbero essere sempre presenti nei fondi di diritto italiano), a prescindere dall’entità dell’investimento e dalle caratteristiche dell’investitore; iii) le prestazioni possono avere contenuto ampio (supporto nella definizione delle strategie, nella selezione degli investimenti, nel monitoraggio, etc.), a prescindere da valutazioni di tipo economico-finanziario in senso stretto.
Affinché siano considerati esenti, è altresì necessario che i servizi di natura economico – finanziaria resi in outsourcing alla SGR per la gestione di OICVM (o assimilati):
- formino “un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali” del servizio di gestione di un fondo comune di investimento;
- comprendano, “oltre alle funzioni di gestione di portafogli“, anche “i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno” in outsourcing riconducibili alle funzioni indicate nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 85/611/CEE in materia di OICVM;
- rappresentino, tra gli altri, “servizi di controllo del rispetto della normativa … necessarie alla realizzazione in condizioni adeguate delle operazioni di investimento “;
- siano svolti sotto la responsabilità di corretta esecuzione, e non del semplice funzionamento, da parte del prestatore.
Per quanto attiene ai punti n. 2 e n. 3 (servizi resi indirettamente e/o ricevuti da terzi, quali sub-fornitori o co-fornitori), l’Istante ritiene che le attività delegate a lavoratori autonomi ovvero a società terza specializzata, possano configurare, da un punto di vista civilistico, un contratto di mandato, come definito dall’articolo 1703 del codice civile.
In particolare, nel caso delle collaborazioni con soggetti terzi, senza spendita del loro nome, appare configurarsi un mandato senza rappresentanza ove i prestatori terzi addebitano all’Istante le loro prestazioni, da ritenersi essenziali alla “gestione dei fondi comuni d’investimento”. Nel caso di sub-delega a società specializzata, appare ugualmente configurarsi un mandato che, in certa parte, può definirsi con rappresentanza (per tutte le attività rese in nome e per conto del delegato, come per la stipula del contratto e la riscossione del compenso) e, in altra parte, senza rappresentanza (per l’esecuzione delle specifiche attività di ciascuno). In ogni caso, il mandato assume la natura di mandato in rem propriam (articolo 1723, secondo comma, del codice civile) in quanto finalizzato alla realizzazione di un affare di comune interesse, reso con prestazioni singole e sinergiche, sussistendo un carattere unitario degli atti complessivamente realizzati.
Ai fini tributari, l’Istante ritiene che anche in tali casi sia applicabile l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, del Decreto IVA:
- ai sensi del numero 1), considerata la natura oggettiva dell’esenzione relativa all’attività di gestione collettiva dei fondi comuni d’investimento;
- ulteriormente, ai sensi del numero 9), con riferimento alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), atteso che le prestazioni ricevute in riaddebito dai terzi sub-fornitori per lo svolgimento dell’attività consulenziale resa dalla Società ai propri clienti dovrebbero farsi rientrare nell’istituto del mandato senza rappresentanza.
Infine, nel richiamare il Principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020, ai sensi del quale, nel mandato senza rappresentanza, le prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura “oggettiva”, l’Istante ribadisce che il titolo per l’esenzione delle prestazioni rese dai sub-fornitori dovrebbe discendere dalla natura oggettiva delle prestazioni di “gestione dei fondi comuni d’investimento” di cui al numero 1), comma 1, del citato articolo 10, e comunque, in ogni caso, dall’attrazione esplicita all’esenzione per le prestazioni di mediazione rese sulle medesime attività (numero 9), comma 1, del medesimo articolo). In tal modo l’esenzione dall’imposta spetterebbe non soltanto alla prestazione finale resa ai clienti utilizzatori del servizio, ma anche a tutte le prestazioni che si presentano “a monte” dell’operazione stessa, ovvero alle operazioni che intervengono tra soggetti terzi (società specializzate, consulenti lavoratori autonomi) e il prestatore (in tal caso, l’Istante) che realizza a valle l’operazione principale. A parere della Società, un diverso trattamento delle prestazioni rese dai sub-fornitori creerebbe un ingiustificato discrimine rispetto al soggetto ultimo che presta i servizi di consulenza ai clienti, con possibili irragionevoli ed incoerenti limitazioni per il fornitore finale in termini di detraibilità dell’imposta in acquisto.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini che qui interessano, si evidenzia che questa Agenzia ha già chiarito con diversi documenti di prassi, tra cui quelli richiamati dall’Istante (cfr. risposte n. 628 del 2020, n. 571 del 2021, n. 631 del 2021, n.104 del 2022) i principi e i criteri cui attenersi per l’individuazione dei servizi riconducibili nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento“, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, cui spetta l’esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1 del Decreto IVA, nonché i principi e i criteri cui attenersi per stabilire se le prestazioni di consulenza fornite da un Advisor (soggetto terzo) nei confronti di una società di gestione di fondi comuni d’investimento possano rientrare nell’ambito della medesima esenzione.
A seguito della presentazione dell’interpello in oggetto, la risposta n. 206 del 2022, richiamando precedenti risposte, ha fornito precisazioni in merito a due quesiti, vertenti sulla ricorrenza delle condizioni rilevanti affinché il servizio di consulenza reso da un Advisor sia esente da IVA ovvero:
- la riconducibilità, sotto il profilo oggettivo, dei servizi di consulenza resi dal soggetto terzo tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA;
- la riferibilità dei predetti servizi a fondi comuni di investimento riconducibili, sotto il profilo soggettivo , tra gli OICM destinatari della predetta previsione esentativa.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la citata risposta chiarisce che i servizi forniti da un gestore esterno possono rientrare nell’esenzione in commento quando formano “un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento” (cfr. sentenza del 4 maggio 2006, relativa alla causa C-169/04; sentenza del 19 luglio 2012 relativa alla causa C-44/11, sentenza del 13 marzo 2014, relativa alla causa C-464/12; sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20).
Tali principi sono ripresi nella Linea guida risultante dalla 109a riunione del Comitato IVA del 1° dicembre 2017. Documento B – taxud.c.1(2018)3869725 – 949, oltre che chiariti dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 marzo 2013, relativa alla causa C-275/11, richiamata nella recente sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20.
Si può pertanto ritenere che le tipologie di servizi consulenziali resi da un Advisor (compliance, controllo interno, antiriciclaggio, consulenza normativa e organizzativa, risk management, manuale procedure aziendali AIFMD compliant, privacy) possano essere ricondotti sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento – esenti da IVA – quando tra queste prestazioni e l’attività propria della SGR esiste un nesso intrinseco, “di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 23).“
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, concernente la riferibilità dei servizi di gestione ai fondi comuni di investimento, tornano applicabili i chiarimenti già forniti con la risposta n. 628 del 2020.
Pertanto, sono esenti da IVA ai sensi all’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA solo i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento effettivamente equiparabili agli OICVM, secondo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale e richiamati nella risposta n. 628 del 2020 (cfr. anche risposta n. 631 del 2021).
Tali principi sono peraltro ripresi dal documento del Comitato IVA citato (taxud.c.1(2018)3869725 – 949)
Tanto premesso, con il quesito n. 1, l’Istante chiede di sapere se siano esenti da IVA i servizi di consulenza (meglio descritti nell’istanza) che rende in qualità di Advisor direttamente ai propri clienti.
Al riguardo si ritiene che rientrino nell’esenzione in commento i servizi di consulenza che la Società presta “in outsourcing” (con assunzione diretta della responsabilità) se forniti per la gestione di “fondi comuni di investimento”, nell’accezione declinata nella risposta n. 628 del 2021.
Per quanto riguarda invece i servizi resi in “co-sourcing“, ovvero come supporto operativo al responsabile delle diverse funzioni, occorre verificare se gli stessi si concretizzano in mere prestazioni materiali o tecniche cui conseguirebbe il relativo assoggettamento a IVA (cfr. risoluzione n. 114 del 2011).
Sul punto, la risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E, in relazione ai fondi comuni di investimento, riprendendo un orientamento espresso dalla Corte di giustizia nelle sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/97 e 13 dicembre 2001, causa C-235/00, precisa che la distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni tecniche imponibili è connessa al grado di responsabilità che la società terza assume in relazione alla fornitura di detti servizi. In particolare, occorre verificare, in concreto e caso per caso, se la predetta responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici oppure si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni per le quali è prevista l’esenzione.
Tale principio interpretativo, che valorizza il livello di responsabilità dell’ Advisor come elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi, è suscettibile di trovare applicazione anche in relazione ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento.
In generale, se per i servizi resi in “co-sourcing“, la responsabilità per lo svolgimento delle attività rimane in capo al responsabile della Funzione interna, limitandosi l’Advisor ad un mero supporto operativo, ne consegue la mancanza di uno dei profili necessari (“grado di responsabilità”) ai fini dell’esenzione IVA in commento.
Peraltro, anche con riferimento alle prestazioni consulenziali di gestione rese indirettamente ai clienti, in sub-delega per conto di società terze specializzate (quesito n. 2 ), alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, quando le prestazioni rese sono qualificabili come servizi di “gestione” relativi a fondi comuni d’investimento, il prestatore dei servizi può essere un soggetto terzo rispetto al gestore.
Anche in tal caso, tuttavia, rileva il profilo attinente alla responsabilità (dell’Istante) per le attività sub-delegate quale elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi al fine di valutare in concreto, alla luce delle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi stipulati, se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione in commento ovvero se, concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad IVA.
Analoghe considerazioni valgono in merito al quesito n. 3 , relativo al coinvolgimento di soggetti terzi in qualità di sub-fornitori o co-fornitori dei servizi di consulenza (lavoratori autonomi con propria partita IVA ovvero, per le attività di risk management, società specializzata del settore).
Sebbene per la giurisprudenza comunitaria e la prassi dell’Agenzia delle entrate, al ricorrere delle condizioni, i servizi di gestione relativi a fondi comuni d’investimento possono essere prestati da un soggetto terzo rispetto al gestore (i.e. SGR) e possa astrattamente configurarsi un “Sub-Advisor” o “sub-delegato” della società (Advisor) avente un rapporto diretto con il cliente, si osserva quanto segue. Se la responsabilità dell'”out-sourcer” (l’Istante) per le attività sub-delegate, sulla base dei contratti stipulati, dovesse rimanere ferma, le fatture passive ricevute da liberi professionisti e società terze non potrebbero essere emesse in regime di esenzione IVA.
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