La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 13 giugno 2024 nella causa C‑696/22, chiamata alla determinazione della corretta applicazione della Direttiva 2006/112/CE, ha stabilito, tra le altre interpretazioni, che “… L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che:
al fine di accertare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra, da un lato, una specifica operazione a monte e, dall’altro, operazioni a valle che danno diritto a detrazione, occorre determinare il contenuto oggettivo di tali operazioni, il che implica che siano prese in considerazione tutte le circostanze in cui si sono svolte dette operazioni, vale a dire, in particolare, l’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati a monte dal soggetto passivo e la causa esclusiva di tale acquisto, senza che l’aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili costituisca un elemento pertinente al riguardo. …”
Ai giudici unionali il giudice del rinvio ha posto il quesito riguardante “se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che al fine di accertare l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra, da un lato, una specifica operazione a monte e, dall’altro, operazioni a valle che danno diritto a detrazione, è sufficiente che, oltre al contratto sottostante all’operazione a monte e alle relative fatture, il soggetto passivo fornisca documenti giustificativi che dimostrino l’aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili asseritamente dovuto a tale operazione a monte.”
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza in commento, ha statuito che “… Ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo.
(…) A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Detto diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Il sistema delle detrazioni, infatti, è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA. Il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o versata per i beni o servizi acquistati quando questi, agendo in quanto tale nel momento dell’acquisto di detti beni o servizi, li impieghi ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (sentenza del 25 novembre 2021, Amper Metal, C‑334/20, EU:C:2021:961, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
(…) La Corte ha precisato che, affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo, è, in linea di principio, necessaria la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione [sentenza dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio), C‑98/21, EU:C:2022:645, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].
(…) Il diritto a detrazione è tuttavia parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte degli elementi di costo generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo [sentenza dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio), C‑98/21, EU:C:2022:645, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].
(…) Nell’uno o nell’altro caso, è necessario che il costo dei beni o delle prestazioni a monte sia incorporato rispettivamente nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nel contesto delle sue attività economiche [sentenza dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio), C‑98/21, EU:C:2022:645, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
(…) La Corte ha inoltre precisato che la sussistenza di nessi tra operazioni deve essere valutata alla luce del contenuto oggettivo delle medesime. Più in particolare, spetta alle amministrazioni tributarie e ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione e tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. In tal senso, è stato affermato che occorre tener conto dell’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati a monte dal soggetto passivo e della causa esclusiva di tale acquisto, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo [v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2018, Ryanair, C‑249/17, EU:C:2018:834, punto 28, e dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio), C‑98/21, EU:C:2022:645, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].
(…) Una volta accertato che un’operazione non è stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività ai sensi della giurisprudenza della Corte, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’IVA (sentenza dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition, C‑502/17, EU:C:2018:888, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). …”